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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16160/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha dichiarato "non doversi procedere" per difetto della condizione di procedibilità (mancata querela della società erogatrice) dopo la riforma che aveva reso il reato procedibile a querela. In dibattimento il P.M. aveva invece esercitato il potere di contestazione suppletiva (art. 517 c.p.p.) chiedendo di integrare l'imputazione con l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., riguardo alla destinazione del bene a pubblico servizio (energia elettrica), circostanza che avrebbe reso il fatto procedibile d'ufficio. Il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta del P.M. e ha pronunciato l'improcedibilità senza consentire la valutazione della contestazione suppletiva e senza riaprire il contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il P.M. era legittimato a procedere in dibattimento alla contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., che il giudice del dibattimento non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della nuova contestazione e che il mancato coinvolgimento delle parti e il rifiuto di procedere alla verifica dell'aggravante hanno determinato una nullità di ordine generale (artt. 178, 179 c.p.p.). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata (con ordine di riesame/ulteriore corso del procedimento al Tribunale di Siracusa affinché il P.M. possa esercitare la contestazione suppletiva e sia garantito il contraddittorio ai sensi dell'art. 519 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    L'aggravante relativa alla destinazione a "pubblico servizio" (ultima parte dell'art. 625, c.1, n.7) può trasformare il regime di procedibilità del reato (da querela a perseguibilità d'ufficio) se validamente contestata in dibattimento

  • art. 624 c.p.

    Norma base del reato di furto, richiamata come fattispecie sostanziale rispetto alle aggravanti contestate

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede l'obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità o improcedibilità acquisite agli atti; la Corte precisa che tale potere non autorizza il giudice a pronunciarsi 'ex abrupto' quando è ancora possibile l'esercizio da parte del P.M. della contestazione suppletiva e non sono stati resi gli opportuni contraddittori

  • art. 517 c.p.p.

    il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante

    Attribuisce al pubblico ministero il potere (e dovere) di formulare contestazioni suppletive in dibattimento riguardo a reati concorrenti o circostanze aggravanti; tale potere è esclusivo del P.M. e non richiede autorizzazione giudiziale

  • art. 516 c.p.p.

    Disciplina le nuove contestazioni in dibattimento; consente al P.M. di adeguare l'imputazione in base agli elementi emersi

  • art. 519 c.p.p.

    salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva

    Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, la facoltà di ottenere un termine per preparare la difesa (non inferiore al termine per comparire di cui all'art. 429), salvo i limiti specifici relativi alla recidiva; il giudice deve riaprire il contraddittorio se la contestazione diventa patrimonio del processo

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sulla nullità degli atti; la Corte ha ritenuto che l'illegittimo impedimento dell'esercizio dell'azione penale integri una nullità di ordine generale

  • art. 179 c.p.p.

    Collegata all'art. 178, riguarda le nullità in relazione ai limiti dell'esercizio dell'azione penale; usata per qualificare la violazione come nullità generale

  • art. 112 Cost.

    Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che giustifica il potere-dovere del P.M. di formulare contestazioni suppletive

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riferimento normativo alla riforma che ha mutato il regime di procedibilità di talune fattispecie (in attuazione della legge delega 134/2021), rilevante per il caso concreto perché ha inciso sulla procedibilità del reato contestato

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può, e deve quando necessario, formulare contestazioni suppletive in dibattimento ex artt. 516-517 c.p.p.; il giudice non può impedire a priori tale esercizio sostituendosi al P.M.
  • Una contestazione suppletiva che altera il regime di procedibilità (es. introducendo un'aggravante che rende il reato perseguibile d'ufficio) deve essere valutata dal giudice dopo aver riaperto il contraddittorio e, se richiesto, concedendo il termine difensivo previsto dall'art. 519 c.p.p.
  • L'art.129 c.p.p. non legittima pronunce immediate di improcedibilità quando vi è ancora spazio processuale per l'esercizio legittimo dell'azione penale da parte del P.M.; la prioritas dell'art.129 deve conciliarsi con il diritto-dovere del P.M. di integrare l'imputazione
  • Se il giudice decide senza pronunciarsi sulla contestazione suppletiva introdotta dal P.M., sussiste nullità di ordine generale rilevabile in Cassazione: la sentenza può essere annullata e il processo rimesso per il regolare esercizio del contraddittorio
  • La difesa ha diritto, in caso di contestazione suppletiva (salvo casi particolari come la recidiva), a un termine minimo per preparare la replica e chiedere eventuali riti alternativi; tale garanzia è essenziale per il rispetto del contraddittorio
  • Il mutamento legislativo che incide sulla procedibilità non cancella automaticamente la possibilità per il P.M. di integrare l'imputazione in dibattimento sulla base di elementi già acquisiti

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