Cassazione Penale, Sentenza n. 22457/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che li aveva confermati/condannati per reati tra cui estorsione e reati connessi, deducendo in sintesi: mancata prova della consapevolezza e del concorso nella estorsione (soprattutto per Conoscenti), erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (strumentalità mafiosa e metodo mafioso), omissione o vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), e vizi procedurali relativi all'art. 129 c.p.p.; per alcuni profili era inoltre dedotta la nullità per carenza motivazionale della Corte territoriale o si lamentava l'omessa valutazione di censure rinunciate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello congrua e priva di vizi logici, valorizzando le intercettazioni e altri elementi che dimostravano la consapevolezza e il ruolo attivo (esazione, contabilità, calcolo scadenze) di Conoscenti nella estorsione, nonché la riconducibilità dei proventi al clan (estorsione "ambientale"), giustificando il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Per Mollica è stata richiamata la preclusione derivante dalla rinuncia a specifici motivi in appello (impedendo il sindacato in Cassazione su quei punti); per Lo Russo è stata richiamata la preclusione derivante dall'accordo di cui all'art. 599-bis c.p.p. e la mancata specificità della censura. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante è stata ritenuta sussistente alla luce dell'estorsione "ambientale" e del collegamento tra le richieste estorsive e gli interessi del clan; non è richiesto che la modalità sia esplicita se la percezione della forza intimidatrice è ricavabile dal contesto e dai soggetti coinvolti
art. 629 c.p. (estorsione) e art. 628 c.p.
I fatti in contestazione sono stati qualificati come estorsione aggravata; la Cassazione ha ritenuto sufficiente la prova indiziaria e le intercettazioni per dimostrare il concorso e l'elemento soggettivo
Richiamati come capi di imputazione relativi a ricettazione/impiego di proventi illeciti, valutati nel compendio probatorio complessivo
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è questione di fatto e discrezionale: il giudice può escluderle con motivazione congrua, e tale esclusione non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
Le censure relative a possibili cause di proscioglimento previste dall'art.129 sono state ritenute precluse quando l'imputato ha concordato in appello (art.599-bis) o non ha specificato adeguatamente la censura
L'accordo tra le parti in appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati e preclude il riesame in Cassazione dei punti oggetto di rinuncia
art. 597 comma 1 cod. proc. pen.
L'effetto devolutivo dell'impugnazione è circoscritto ai motivi proposti; la rinuncia a motivi in appello ha effetti preclusivi anche in Cassazione
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La norma sul presupposto di inammissibilità del ricorso per motivi rinunciati in appello è richiamata per motivare la preclusione
art. 581 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiesta la specificità e pertinenza della censura in cassazione; l'assenza di tale specificità può determinare l'inammissibilità
Applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Le intercettazioni e il contesto probatorio (presenza agli eventi di riscossione, ruoli nell'attività di contabilità e richieste di dilazione con riferimenti a soggetti di rango) possono essere sufficienti a dimostrare consapevolezza e concorso nell'estorsione, anche in assenza di manifestazioni esplicite di violenza
- L'aggravante di matrice mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) può essere riconosciuta per l'estorsione "ambientale" quando il contesto e la notorietà dei soggetti rendono la richiesta percepita come imposta dal clan, indipendentemente da formule esplicite
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è valutazione di merito: se il giudice fornisce motivazione congrua, la sua scelta è difficilmente sindacabile in Cassazione
- La rinuncia a motivi in appello o l'accordo di cui all'art. 599-bis c.p.p. limitano la cognizione del giudice di appello e del giudice di legittimità; questioni rinunciate sono precluse e il ricorso per Cassazione su quei punti è inammissibile
- Per impugnare in Cassazione il ricorso deve essere specifico e pertinente: censure vaghe o non contestualizzate possono determinare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Se si intende contestare il riconoscimento dell'aggravante mafiosa è necessario porre attenzione a provare l'assenza del nesso funzionale tra la condotta e gli interessi dell'associazione o l'assenza della percezione intimidatoria da parte delle vittime
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