Cassazione Penale, Sentenza n. 24221/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 02/05/2022, contestando la mancata motivazione in relazione alla prescrizione delle violazioni dei sigilli loro contestate e alla rideterminazione della pena. Hanno inoltre sostenuto che, in qualità di custodi e responsabili, non avrebbero alterato lo stato dei luoghi in quanto gli immobili erano locati e non avevano accesso agli stessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur non sussistendo i presupposti per un immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (perché la contestazione di responsabilità era infondata e generica rispetto al quadro probatorio), la doglianza sulla prescrizione è fondata. La Corte ha accertato il decorso del termine di prescrizione (periodo applicabile 7 anni e 6 mesi) partendo dalle date di commissione dei reati (20/11/2013 per Amato Pietro e 19/12/2013 per Amato Michele), e tenendo conto della sospensione di 184 giorni intercorsa tra il 14/03/2018 e il 14/09/2018, con conseguente maturazione della prescrizione rispettivamente il 20/11/2021 e il 20/12/2021, anteriori alla pronuncia d'appello. Ne è conseguito che i reati residui sono estinti per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Riferimento ai reati residui per i quali la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione; la decisione constata che tali reati sono prescritti alla data della sentenza impugnata.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma disciplina l'immediato proscioglimento quando dagli atti emerga in modo incontrovertibile che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La Corte chiarisce che tale causa di proscioglimento può essere dichiarata anche in sede di legittimità, ma solo se la prova dell'innocenza emerge dagli atti in modo incontrovertibile; nel caso di specie ciò non sussiste.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamata nella requisitoria del Pubblico Ministero; la norma è pertinente ai termini processuali e alle sospensioni previste dal decreto emergenziale, e incide sul computo dei termini della prescrizione (la Corte ha tenuto conto di una sospensione di 184 giorni).
d.P.R. n. 380 del 2001; legge regionale n. 9 del 1983; d.lgs. n. 42 del 2004; artt. 349 e 734 cod. pen.
Norme originarie delle contestazioni di primo grado (violazioni urbanistiche e reati connessi). Sono le fattispecie poste a base delle condanne di primo e secondo grado, ma la pronuncia di Cassazione ha stabilito l'estinzione per prescrizione dei reati residui.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione dev'essere pronunciata quando, dai calcoli temporali e dalle sospensioni applicabili, il termine di prescrizione è scaduto prima della decisione impugnata; in tal caso la Cassazione può annullare senza rinvio.
- L'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che l'innocenza emerga in modo incontrovertibile dagli atti; contestazioni generiche sulla motivazione non bastano a ottenere il proscioglimento immediato in sede di legittimità.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni normative (es. quelle previste da d.l. 137/2020), le cui durate devono essere computate con precisione per verificare la scadenza effettiva dei termini.
- La qualità di "custode" o "responsabile" non esclude automaticamente la responsabilità penale se dal quadro probatorio emerge la disponibilità o la effettiva possibilità di influire sul bene; le contestazioni difensive devono riferirsi al materiale probatorio del processo per essere efficaci in Cassazione.
- Se la Cassazione rileva che la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza impugnata, l'annullamento dev'essere senza rinvio, poiché rinviare al giudice del merito non sarebbe coerente con l'immediata estinzione del reato.
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