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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18560/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Un revisore contabile nominato da un ente pubblico era stato imputato in un procedimento penale per falso ideologico e concorso in peculato, con costituzione di parte civile dell'amministrazione provinciale. Il procedimento si concludeva con assoluzione piena perché il fatto non sussiste. L'assicurato, avendo denunciato il sinistro, chiedeva con rito sommario la condanna della compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese legali e di assistenza tecnica sostenute per resistere nel giudizio penale, nei limiti del massimale contrattuale. In appello la domanda veniva rigettata, ritenendosi inoperante la copertura sia perché la responsabilità era stata ipotizzata a titolo di dolo, sia perché non risultava stipulata una specifica tutela legale per le spese penali. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1900 e 1917 c.c. e degli artt. 163 e 175 del codice delle assicurazioni, sostenendo che il rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. spetta anche quando la domanda del terzo sia rigettata e che la Corte territoriale aveva confuso tale voce con le spese di tutela legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. Ha affermato che il diritto dell'assicurato al rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. deriva direttamente dalla legge, presuppone un'assicurazione di responsabilità civile ma non richiede un patto specifico di tutela legale, e spetta anche quando la domanda risarcitoria del terzo sia stata rigettata o l'imputato sia stato assolto. Ha inoltre chiarito che ciò che rileva non è il capo di imputazione, ma l'esito del giudizio penale che accerti l'insussistenza del fatto, e che il giudice del rinvio dovrà verificare se e in quale misura siano state realmente sostenute spese causalmente riferibili alla resistenza alla domanda civile costituita nel processo penale, con separazione dalle spese di difesa dall'accusa penale. Spese di legittimità demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1900 c.c.

    richiamato per escludere che operi il divieto di copertura per fatti dolosi quando, in concreto, il fatto ascritto all'assicurato è risultato insussistente all'esito del giudizio penale

  • art. 1917 c.c.

    la rifusione delle spese di resistenza è obbligazione accessoria dell'assicuratore della responsabilità civile, prevista ex lege, spettante anche se la domanda del terzo è rigettata; richiede la prova dell'effettivo esborso ed è soggetta al limite del quarto della somma assicurata

  • art. 163 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    citato dalla ricorrente per sostenere che la Corte d'appello aveva confuso la disciplina delle spese di resistenza con quella della tutela legale

  • art. 175 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    citato dalla ricorrente per il medesimo profilo di confusione tra garanzia di responsabilità civile e tutela legale

  • art. 173 del codice delle assicurazioni

    richiamato per distinguere l'assicurazione di tutela legale, diversa per natura, oggetto ed effetti dall'assicurazione della responsabilità civile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale del ricorso introduttivo in primo grado

Massime di principio

  • Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato al rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. nasce direttamente dalla legge e non richiede una clausola contrattuale espressa di tutela legale.
  • Le spese di resistenza comprendono quelle sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria del terzo e spettano anche se tale pretesa venga rigettata; sono distinte dalle spese di difesa contro l'imputazione penale o dalla disciplina della tutela legale.
  • Ai fini dell'operatività della copertura non rileva il mero capo di imputazione formulato contro l'assicurato, ma l'esito del giudizio che accerti l'insussistenza del fatto addebitato.
  • Il riconoscimento del rimborso presuppone che l'assicurato provi di avere effettivamente sostenuto spese causalmente riferibili alla sola resistenza alla domanda civile del terzo, con separazione rispetto alle altre spese di difesa.
  • L'obbligo dell'assicuratore di rifondere le spese di resistenza è accessorio rispetto alla garanzia principale di responsabilità civile e incontra il limite quantitativo previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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