Cassazione Civile, Ordinanza n. 30739/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al notaio un avviso di liquidazione per la maggiore imposta di registro, calcolata in misura proporzionale anziché fissa, in relazione a un contratto qualificato dall'Ufficio come affitto di azienda di albergo e ristorante. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che non fosse obbligato in solido per tale pretesa perché la sua responsabilità come notaio riguarderebbe solo l'imposta principale e non quella complementare o suppletiva; dall'altro, che comunque il contratto fosse stato erroneamente riqualificato, trattandosi a suo dire di affitto di azienda e non di locazione immobiliare. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'avviso. Con il ricorso per cassazione il notaio deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131/1986 per avere la sentenza esteso indebitamente la sua responsabilità solidale oltre l'imposta principale; con il secondo motivo denunciava la violazione di norme tributarie sostanziali sul corretto inquadramento del contratto.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La responsabilità solidale del notaio per il pagamento dell'imposta di registro non si estende alle imposte complementari e suppletive, ma resta limitata all'imposta principale.
art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È imposta principale sia quella applicata al momento della registrazione sia quella richiesta dall'ufficio per correggere errori od omissioni dell'autoliquidazione; è complementare quella dovuta in ogni altro caso; è suppletiva quella diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio.
art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il notaio è richiamato come responsabile d'imposta in via generale, in ragione del ruolo di garanzia attribuitogli dalla legge.
La Corte ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge a sostegno dei motivi di ricorso.
artt. 42, comma 1, e 57, commi 1 e 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il coordinamento tra le due norme limita la responsabilità del notaio alla sola imposta principale, escludendo la riferibilità delle imposte complementari e suppletive.
Massime di principio
- Nel sistema dell'imposta di registro, il notaio rogante può essere chiamato a rispondere in solido solo per l'imposta principale, cioè quella che emerge immediatamente dall'atto o dalla correzione di errori materiali dell'autoliquidazione; resta invece esclusa la sua responsabilità per le imposte complementari o suppletive.
- Per qualificare come "principale" l'imposta richiesta all'esito del controllo, è necessario che la maggiore pretesa sia desumibile direttamente dall'atto, senza bisogno di elementi extratestuali, accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative ulteriori.
- Se la maggiore imposta deriva da una diversa qualificazione giuridica del contratto o da un accertamento non immediatamente evincibile dal testo dell'atto, la pretesa non può essere fatta gravare in solido sul notaio.
- Quando la questione di diritto è ormai chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
- In caso di accoglimento del ricorso per cassazione su una questione assorbente, i motivi ulteriori restano assorbiti senza necessità di esame autonomo.
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