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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16467/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per il mancato apporto della documentazione attestante l'attività lavorativa svolta in Germania. Il ricorrente deduce che tale documentazione era già stata allegata e che il giudice avrebbe dovuto, anche d'ufficio, acquisire le informazioni necessarie (anche attivando cooperazione giudiziaria internazionale) invece di porre in capo all'interessato oneri sproporzionati; contesta inoltre che il diniego si sia basato unicamente sul profilo lavorativo senza una valutazione complessiva del percorso di vita e della personalità successivi al fatto-reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'affidamento in prova è finalizzato alla rieducazione e va deciso sulla base dell'evoluzione della personalità del condannato; il giudice di merito deve compiere, anche officiosamente, le acquisizioni informative necessarie (art. 666, comma 5 c.p.p., richiamato dall'art. 678) e, in caso di difficoltà per accertamenti esteri, attivare i canali di cooperazione giudiziaria senza imporre oneri insormontabili all'interessato. Il provvedimento di rigetto era inoltre carente di una valutazione d'insieme e di motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Regola l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione finalizzata alla rieducazione; richiede la valutazione dell'evoluzione della personalità e delle prospettive di reinserimento, dove la disponibilità di lavoro è importante ma non decisiva.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento di sospensione del titolo esecutivo; nel caso di specie è la disposizione in base alla quale risultava sospeso il titolo esecutivo oggetto della istanza di affidamento.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la possibilità/diligenza di assumere d'ufficio informazioni utili per il giudizio; la Corte sottolinea che il giudice deve attivarsi per acquisire le informazioni necessarie anche quando esse risiedono all'estero.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiama la possibilità di utilizzare le informazioni previste dall'art. 666 c.p.p. nel procedimento relativo alle misure alternative, ponendo il dovere del giudice di integrare l'istruttoria ove necessario.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale va deciso sulla base dell'evoluzione della personalità del condannato dopo il fatto-reato: non è richiesta la piena prova del ravvedimento, ma un significativo avvio di emenda.
  • La disponibilità di un lavoro è elemento rilevante ma non determinante: può essere sostituita da altre attività utili al reinserimento (es. impegni volontaristici).
  • Il giudice di merito ha il dovere, anche d'ufficio, di acquisire le informazioni necessarie per una valutazione completa; non può limitarsi a respingere l'istanza ponendo sul richiedente oneri sproporzionati, specialmente quando le informazioni si trovano all'estero.
  • Per accertamenti all'estero il giudice deve, se necessario, attivare i canali di cooperazione giudiziaria e non può ritenere irricevibile o indebolire la domanda per la sola difficoltà di reperire documenti stranieri.
  • La decisione di rigetto delle misure alternative deve essere adeguatamente motivata: la valutazione discrezionale del giudice è incensurabile in cassazione solo se sorretta da una motivazione logica ed esaustiva che consideri tutti gli elementi rilevanti.

Testo integrale

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