Cassazione Penale, Sentenza n. 41555/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'appello di Milano (30/06/2011, irrevocabile 25/09/2012). Il ricorrente ha sostenuto che la revoca non poteva essere disposta perché la pena era estinta ai sensi dell'art. 172 c.p., ritenendo che il termine previsto da tale disposizione dovesse decorrere dalla data di commissione del reato commesso nel quinquennio (8/07/2013) e non dalla successiva condanna irrevocabile per quel reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini della revoca della sospensione condizionale, il termine previsto dall'art. 172 c.p. decorre dalla data in cui si perfeziona la causa di revoca, ossia dalla irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva per il nuovo reato (nel caso di specie: irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 31/10/2020, divenuta irrevocabile il 24/01/2021). La Corte ha precisato che la causa di revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. richiede non solo la commissione del nuovo reato nel quinquennio, ma anche la seguente condanna a pena detentiva; la condanna costituisce l'elemento necessario che rende eseguibile la pena sospesa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la causa di revoca della sospensione condizionale della pena: la revoca per nuova commissione di reato nel quinquennio richiede la condanna a pena detentiva per quel reato, non solo la commissione del reato.
Il termine di prescrizione/estinzione rilevante, ove intervenga la revoca del beneficio, decorre — secondo il comma richiamato dalla sentenza — dalla data in cui si è verificata la causa di revoca; la Corte ha interpretato il comma quinto nel senso che la decorrenza inizia dalla irrevocabilità della condanna per il nuovo reato.
Norma che disciplina il beneficio della sospensione condizionale della pena; richiamata per individuare il nucleo normativo del beneficio che è stato revocato.
Richiamata quale parametro ai fini del motivo di cassazione dedotto (inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto).
Base normativa per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 - 01
Precedente richiamato per il principio secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale, la decorrenza del termine di eseguibilità della pena coincide con la irrevocabilità della decisione di condanna per il nuovo reato (e non con la sola commissione del reato).
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per un reato commesso nel quinquennio richiede non solo la commissione del nuovo reato ma anche la condanna a pena detentiva per quel reato: la condanna è un elemento costitutivo della causa di revoca.
- Il termine di decorrenza per rendere eseguibile la pena sospesa decorre dalla data in cui la condanna per il nuovo reato diventa irrevocabile (ossia quando si perfeziona la causa di revoca), e non dalla sola data di commissione del reato.
- In casi simili, il difensore dovrebbe verificare se esiste una condanna definitiva a pena detentiva per il reato commesso nel quinquennio: in mancanza di condanna definitiva la revoca non può considerarsi perfezionata.
- Se la condanna per il nuovo reato viene poi annullata o assolta in sede definitiva, la causa di revoca viene meno e la revoca della sospensione condizionale potrebbe risultare illegittima.
- Per valutare termini di estinzione/prescrizione o eseguibilità della pena sospesa è essenziale distinguere tra momento della commissione del reato e momento della irrevocabilità della sentenza di condanna; ai fini pratici rileva quest'ultimo.
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