Sentenza del 31/01/2017 n. 2415 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, del 21 gennaio 2010, che aveva confermato l’accoglimento parziale del ricorso della contribuente contro l’accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativo al 1998. L’accertamento aveva contestato maggiori ricavi per Lire 47.379.000 e costi indebitamente dedotti per Lire 3.492.000. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo; con il secondo, violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. Ha sostenuto che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che il ricarico del 37% fosse stato calcolato con media aritmetica semplice anziché ponderata, senza considerare che, secondo il P.V.C. e le tabelle allegate, la media semplice era stata applicata soltanto alla vendita di orologi, pari a un terzo del giro d’affari, e non agli articoli di argenteria e agli oggetti preziosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha rilevato che la C.T.R. aveva omesso di valutare la decisiva distinzione tra i criteri di calcolo utilizzati per le diverse categorie di merci e aveva motivato in modo insufficiente e contraddittorio sulla determinazione della percentuale di ricarico. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione non definisce nel merito la legittimità dell’accertamento, che dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La C.T.R. ha omesso di valutare la suddetta circostanza, decisiva per il giudizio, limitandosi ad affermare - con motivazione insufficiente e contraddittoria, frutto di una inadeguata ponderazione del materiale istruttorio esistente in atti - che nella specie "non risulta che la percentuale di ricarico sia stata determinata correttamente (media aritmetica ponderata), ma che la stessa sembrerebbe essere il frutto della media riscontrata negli articoli dettagliatamente riportati".
La motivazione è censurabile quando omette di valutare un fatto decisivo documentato e formula conclusioni insufficienti o contraddittorie rispetto agli elementi istruttori rilevanti.
La C.T.R. ha omesso di valutare la suddetta circostanza, decisiva per il giudizio, limitandosi ad affermare - con motivazione insufficiente e contraddittoria, frutto di una inadeguata ponderazione del materiale istruttorio esistente in atti - che nella specie "non risulta che la percentuale di ricarico sia stata determinata correttamente (media aritmetica ponderata), ma che la stessa sembrerebbe essere il frutto della media riscontrata negli articoli dettagliatamente riportati".
La valutazione della forza presuntiva del ricarico non può basarsi su un’affermazione generale che ignori come il metodo sia stato applicato alle diverse categorie di prodotti; occorre esaminare concretamente gli elementi e i criteri di calcolo dedotti.
La ricorrente ha dedotto in maniera adeguata in punto di autosufficienza, con specifico riferimento alle tabelle A e B allegate al P.V.C. posto a fondamento dell'avviso di accertamento, la circostanza che il criterio della media aritmetica semplice non era stato applicato in via generalizzata per tutta la merce, ma solo in relazione alla commercializzazione degli orologi, e non, quindi, degli articoli di argenteria e degli oggetti preziosi.
La decisione non stabilisce una diversa regola generale sull’onere della prova, ma richiede che siano valutati gli elementi documentali specificamente indicati e la loro rilevanza rispetto alla contestazione; l’omessa considerazione di tali elementi può rendere viziata la decisione.
Massime di principio
- Quando il metodo di calcolo di un ricarico è contestato, il giudice deve verificare concretamente come sia stato applicato alle singole categorie di beni: non è sufficiente qualificare il criterio come media semplice o ponderata senza esaminare gli atti e i dati prodotti.
- Una decisione può essere cassata se trascura un elemento documentale specificamente indicato e potenzialmente decisivo, oppure se la motivazione è insufficiente o contraddittoria rispetto al materiale istruttorio.
- La cassazione con rinvio per un vizio di motivazione o di valutazione degli elementi probatori non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione nel merito.
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