Cassazione Penale, Sentenza n. 33282/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata impugnava per cassazione l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una sentenza divenuta irrevocabile. La revoca era stata disposta perché, nel quinquennio dall'irrevocabilità, era intervenuta un'ulteriore condanna per reati della stessa tipologia. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. e del principio di preclusione processuale, sostenendo che la precedente omissione del giudice dell'esecuzione sulla richiesta di revoca avrebbe impedito una nuova iniziativa del pubblico ministero. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 671, comma 3, c.p.p. e l'illogicità della motivazione, assumendo che la decisione sulla revoca dovesse essere subordinata alla definizione della richiesta di continuazione, pendente in sede di legittimità. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 111 Cost. e del principio di parità delle armi, ritenendo che al pubblico ministero fosse stata concessa una seconda possibilità per rimediare all'omissione procedurale. La Corte ha ricostruito la sequenza procedimentale rilevando che la prima ordinanza non aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale, ma aveva omesso del tutto di pronunciarsi su di essa; successivamente, il giudice aveva respinto l'istanza di correzione dell'errore materiale e il pubblico ministero aveva nuovamente formulato la richiesta di revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la precedente omissione del giudice dell'esecuzione non equivaleva a un rigetto implicito della richiesta di revoca e non aveva formato un giudicato esecutivo preclusivo. La preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. opera quando una nuova richiesta riproponga il medesimo oggetto senza nuovi elementi di fatto o questioni giuridiche, ma non impedisce una nuova decisione quando la richiesta precedente sia stata semplicemente ignorata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il rapporto di pregiudizialità dedotto dal ricorrente non è previsto da alcuna norma e, comunque, il precedente ricorso per cassazione relativo alla continuazione era stato dichiarato inammissibile. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato per le stesse ragioni, essendo il pubblico ministero legittimato a reiterare la richiesta in assenza di una precedente decisione negativa sul merito.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo di condanna per il reato di ricettazione; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.
Norma richiamata quale titolo di condanna per l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.
Consente la declaratoria di inammissibilità della richiesta manifestamente infondata o costituente mera riproposizione di una richiesta già rigettata sulla base dei medesimi elementi. La preclusione richiede, in termini sostanziali, l'assenza di nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche; non opera quando la precedente richiesta sia stata omessa e non respinta.
È richiamato in relazione al principio di preclusione processuale derivante dal giudicato; nel caso concreto la Corte esclude che vi sia stata una precedente decisione negativa idonea a produrre tale preclusione.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di continuazione, ma la Corte esclude che da tale disposizione derivi la pregiudizialità necessaria della decisione sulla continuazione rispetto alla revoca della sospensione condizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di parità delle armi e del giusto processo; la censura è respinta perché il pubblico ministero poteva riproporre la richiesta non essendovi stata una precedente decisione di rigetto.
Richiamato dalla Corte insieme all'art. 3 c.p.p. per evidenziare la scelta legislativa di ridurre al massimo i casi di pregiudizialità tra procedimenti.
Richiamato dalla Corte insieme all'art. 2 c.p.p. per escludere che la pregiudizialità dedotta dal ricorrente fosse normativamente prevista.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, la preclusione derivante da una precedente decisione opera quando una nuova richiesta riproponga sostanzialmente il medesimo petitum senza nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche; non è sufficiente la mera identità formale dell'oggetto.
- L'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione su una richiesta del pubblico ministero non equivale a un rigetto implicito e non determina un giudicato esecutivo sul punto; la richiesta può quindi essere nuovamente formulata, salvo diverse preclusioni derivanti da una decisione effettiva.
- La pregiudizialità tra la decisione sulla continuazione in fase esecutiva e la revoca della sospensione condizionale della pena non può essere affermata in assenza di una specifica previsione normativa.
- Il principio di parità delle armi non impedisce al pubblico ministero di riproporre una richiesta sulla quale il giudice dell'esecuzione non si sia mai pronunciato nel merito.
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