Cassazione Penale, Sentenza n. 13050/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per tentata estorsione plurima e aggravata (con aggravanti della "più persone riunite" e del "metodo mafioso"). Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione della disciplina transitoria sulle pene sostitutive (art. 95 d.lgs. 150/2022 e art. 20-bis cod. pen.); (2) vizio di motivazione e mancata prova del concorso a carico del Marrazzo (ruolo di mero presente o di vittima di coartazione, non di intermediario); (3) mancata e insufficiente motivazione sull'aggravante della "mafiosità"; (4) errata applicazione delle norme sulle circostanze, sul bilanciamento aggravanti/attenuanti e divieto di reformatio in peius; (5) intervenuta prescrizione del reato, per applicazione della disciplina più favorevole antecedente alla legge n. 251/2005; (6) questione di illegittimità costituzionale della maggiore pena per estorsione rispetto alla rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato come infondati o inammissibili i motivi relativi alle pene sostitutive, alla posizione di concorso dell'imputato, all'aggravante per metodo mafioso e al divieto di reformatio in peius. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione: applicando la disciplina più favorevole antecedente alla legge n. 251/2005 e valutando la fattispecie come tentativo pluriaggravato, ha determinato il termine massimo di prescrizione in quindici anni (poi ridotto per il dolo tentato a dieci anni nel calcolo effettivo), con conseguente maturazione della prescrizione per fatti del 2002. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione; la questione di legittimità costituzionale è stata assorbita.
Norme richiamate
Disciplina transitoria sulle pene sostitutive: il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive solo se l'imputato formula apposita richiesta, almeno entro l'udienza di discussione in appello.
Prevede nuove pene sostitutive per pene detentive brevi; la sua applicazione in appello richiede che l'imputato la chieda espressamente (secondo la Corte).
art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)
Aggravante "metodo mafioso": non richiede la prova di un'associazione mafiosa formale; basta che la minaccia o la violenza assumano la veste tipica della intimidazione mafiosa, e, se accertata, si applica a tutti i concorrenti.
art. 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.
Riferimento alle circostanze aggravanti correlate alla "più persone riunite" e altre aggravazioni specifiche per reati contro la persona/ patrimonio.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi (in particolare collaboratori): la Corte territoriale ha motivato la valutazione delle testimonianze e le censure tardive sono state ritenute precluse.
Regola la diminuzione di pena per il tentativo: la Corte ha applicato la riduzione prevista per il tentativo nel calcolo finale della pena e della prescrizione.
Regime delle circostanze nel calcolo della pena massima: usato per determinare l'aumento della pena per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 nella formulazione allora vigente.
legge n. 251/2005 (cd. legge ex Cirielli)
Riforma che ha inciso sul regime degli atti interruttivi e sulla prescrizione; la Corte ha applicato la disciplina precedente, più favorevole, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La disciplina sulle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia si applica in appello solo se l'imputato ne chiede l'adozione entro l'udienza di discussione; l'omissione della pronuncia senza richiesta è in genere non viziata.
- Per il concorso in reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire all'esito illecito: il ruolo di "intermediario" o di organizzatore dell'incontro può integrare il concorso, salvo prova che l'intervento fosse a tutela esclusiva della vittima per solidarietà.
- L'aggravante del "metodo mafioso" non richiede la prova di appartenenza ad un'associazione mafiosa; occorre invece che la violenza o la minaccia assumano una forma intimidatoria riconducibile alla prospettazione di un potere criminoso diffuso.
- Il passaggio tra consumato e tentato incide sia sulla pena sia sui termini di prescrizione: la qualificazione più favorevole temporalmente deve essere considerata ai fini della maturazione della prescrizione.
- La riforma peggiorativa intervenuta dopo il fatto non può essere applicata retroattivamente per aumentare la durata della prescrizione; si applica la disciplina più favorevole al reo per il periodo temporale pertinente.
- Un annullamento con rinvio che riguarda profili di responsabilità non "blocca" automaticamente la prescrizione: il tempo continua a decorrere salvo specifiche norme che dispongano diversamente.
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