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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sostenendo che il rimborso dell'IVA per l'anno 2002 spettasse soltanto a un soggetto avente contemporaneamente sede legale e sede effettiva in uno Stato membro dell'Unione europea. Secondo l'Amministrazione, F.E.E.S. Inc., pur avendo una sede o domicilio in Belgio, era residente negli Stati Uniti, Stato con cui l'Italia non aveva accordi di reciprocità in materia di IVA, sicché mancava il duplice requisito previsto dall'allora vigente art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la decisione dei giudici tributari di merito che avevano riconosciuto il diritto al rimborso. La Corte ha interpretato l'espressione soggetti domiciliati e residenti come un'endiadi, cioè come riferita a criteri alternativi e non cumulativi. È quindi sufficiente una presenza effettiva in uno Stato membro, quale una sede dell'attività economica o un centro di attività stabile, senza che sia necessario che sede legale e residenza effettiva si trovino entrambe nell'Unione europea. Il ricorso incidentale condizionato della società e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-ter, testo vigente ratione temporis

    "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea" e, per i soggetti extra UE, "domiciliati e residenti"

    La Corte ha ritenuto che la congiunzione "e" non imponesse il possesso cumulativo di domicilio e residenza in uno Stato UE, ma costituisse un'endiadi. I criteri di collegamento territoriale devono essere intesi in senso alternativo, in coerenza con il diritto dell'Unione europea.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 3

    "Per i soggetti diversi dalle persone fisiche ... si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva"

    La disposizione distingue sede legale e sede effettiva, ma conferma che la presenza fiscalmente rilevante può essere individuata attraverso diversi criteri di collegamento territoriale.

  • Direttiva 77/388/CEE, artt. 2, 4 e 9

    "il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile"

    La normativa europea individua alternativamente la sede dell'attività economica, il centro di attività stabile, il domicilio o la residenza quale criterio di collegamento ai fini IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 170 e 171

    "il soggetto passivo che ... non è stabilito nello Stato membro ... ha il diritto al rimborso"

    Il diritto al rimborso dell'IVA assolta in uno Stato membro spetta al soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, secondo le modalità previste dalla normativa europea.

  • Direttiva 79/1072/CEE, art. 1, c.d. ottava direttiva IVA

    "non ha fissato in tale paese nè la sede della propria attività economica nè costituito un centro di attività stabile ... nè ... il suo domicilio o la sua residenza abituale"

    Il diritto europeo considera alternativi i diversi criteri di stabilimento e riconosce il rimborso quando il soggetto non ha nello Stato del rimborso una presenza economica effettiva dalla quale siano svolte operazioni imponibili.

  • L. n. 103/1979, artt. 8 e 9; R.D. n. 1611/1933, art. 1

    "gli avvocati dello stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni"

    La Corte ha escluso l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, affermando che il Procuratore dello Stato può notificare il ricorso per cassazione, mentre la sottoscrizione dei motivi risultava correttamente apposta dall'Avvocato dello Stato.

  • Art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è stata esaminata perché il rigetto del ricorso principale ha reso assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Massime di principio

  • Nel rimborso IVA transfrontaliero, i criteri di collegamento territoriale quali sede dell'attività, centro di attività stabile, domicilio e residenza devono normalmente essere valutati in senso alternativo, non cumulativo, quando la normativa nazionale deriva da direttive europee.
  • Una società con sede o centro di attività stabile effettivo in uno Stato membro può conservare il diritto al rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato membro anche se la sede legale o la residenza societaria sono situate fuori dall'Unione europea, salvo specifiche condizioni di reciprocità applicabili al caso concreto.
  • Per escludere il rimborso non è sufficiente dimostrare la mera capacità potenziale di una stabile organizzazione o di un centro di attività a svolgere operazioni imponibili: occorre accertare l'effettiva realizzazione di operazioni imponibili nello Stato del rimborso.
  • Le norme interne ambigue devono essere interpretate conformemente alla finalità e ai principi della normativa UE, in particolare al principio di neutralità dell'IVA e al diritto alla detrazione o al rimborso dell'imposta assolta a monte.
  • Nella valutazione di una domanda di rimborso è quindi essenziale verificare sia l'esistenza di una presenza economica effettiva in uno Stato idoneo, sia l'assenza di operazioni imponibili nello Stato che deve effettuare il rimborso, oltre agli altri requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

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