Cassazione Penale, Sentenza n. 46494/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 12/04/2021 della Corte d'appello di Perugia per vizi nella dosimetria della pena e nella valutazione di circostanze aggravanti/attenuanti: in particolare contestavano l'applicazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219 legge fall., aumenti per continuazione superiori a quelli fissati in primo grado, la violazione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio, nonché questioni di prescrizione sopravvenuta dei reati. Violini deduceva inoltre omissione di risposta a motivi nuovi e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Modafferi e Panuccio contestavano principalmente la prescrizione e l'erronea qualificazione della pluralita' di reati/continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Modafferi Carmine e di Panuccio Rocco, condannandoli al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto in parte il ricorso di Natale Violini, limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Violini esclusivamente quanto alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 l.f.) in relazione ai capi A e D del procedimento riunito n. 3526/07, escludendo tale aggravante per Violini e eliminando direttamente dalla condanna le porzioni di aumento ritenute illegittime (in particolare la porzione di aumento di due anni riferita all'aggravante e una porzione complessiva di aumento di un anno ritenuta illegittima in continuazione per reati connessi). Per il resto la sentenza di merito è stata confermata.
Norme richiamate
art. 219 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
La circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" ha natura oggettiva e si comunica ai concorrenti ai sensi dell'art. 118 c.p.; ove venga esclusa per alcuni concorrenti per effetto dell'annullamento, l'esclusione si estende anche agli altri quando l'aggravante e' di natura oggettiva e non sia stata dedotta individualmente.
Disciplina la continuazione; nel caso dei reati fallimentari la speciale disciplina dell'art. 219 l.f. disciplina il cumulo/continuazione e limita l'applicazione degli aumenti: il giudice di appello non puo' aumentare autonomamente gli incrementi previsti in misura superiore a quanto fissato dal giudice di primo grado in violazione del divieto di reformatio in peius.
Regola la responsabilità dei concorrenti; la qualificazione oggettiva di una circostanza (es. danno di rilevante gravità) si estende ai concorrenti.
Prevede l'estensione degli effetti favorevoli di un motivo accolto in favore di un coimputato anche agli altri coimputati non impugnanti, quando la questione sia di natura oggettiva e non esclusivamente personale.
Attribuisce al giudice del rinvio i poteri del giudice la cui sentenza e' stata annullata; tuttavia il perimetro decisionale resta vincolato alle questioni devolute dalla Cassazione con l'annullamento con rinvio.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Norma sui poteri della Corte di cassazione di integrare o sostituire la decisione del giudice di merito, richiamata per sottolineare i limiti decisionali in mancanza di elementi utili nel provvedimento di appello.
Stabilisce l'onere per il pagamento delle spese del procedimento di cassazione e di contributi (usata per fondare la condanna di Modafferi e Panuccio al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende).
art. 157 cod. pen. e art. 129 cod. proc. pen.
Riferite dalla difesa in tema di prescrizione: Cassazione ha ricordato che, quando l'annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio e il fatto e la responsabilità restano definiti dal giudicato, le cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) non possono essere applicate.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, il giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità resta definitivo: il giudice di rinvio non puo' riesaminare la colpevolezza e cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) non si applicano normalmente.
- L'aggravante prevista dall'art. 219 l.f. ha natura oggettiva; quando sia stata esclusa o annullata per vizi relativi alla contestazione nei confronti di alcuni imputati, la decisione favorevole puo' estendersi agli altri coimputati ai sensi degli artt. 118 c.p. e 587 c.p.p., salvo diversità di posizione probatoria.
- Il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (pena base, aumenti per continuazione, aggravanti): il giudice di appello non puo' aumentare componenti della pena rispetto al primo grado quando l'appello e' proposto solo dall'imputato.
- Nel diritto fallimentare, molteplici condotte di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento possono configurare reati autonomi che, ai fini sanzionatori, sono unificati secondo la disciplina speciale dell'art. 219 l.f.; il trattamento sanzionatorio deve tenere conto di tale disciplina specifica piuttosto che di una applicazione meccanica dell'art. 81 c.p.
- Un motivo di ricorso principale dichiarato inammissibile travolge i motivi aggiunti ad esso collegati: argomentazioni nuove collegate a un motivo principale inammissibile non sanano il vizio di ammissibilita' originario.
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