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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39156/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) e plurimi acquisti in ingente quantità (capo 57, 61, 89, 107-B). Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità delle chat "Sky Ecc" acquisite tramite ordine europeo di indagine (OEI) emesso verso autorità giudiziaria francese per violazione delle norme processuali (art. 234-bis, 266-bis cod. proc. pen.) e dell'art. 15 Cost.; 2) violazione del diritto di contraddittorio e degli artt. 178 e 191 cod. proc. pen.; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione all'associazione, sostenendo che i contatti risultavano limitati a un unico interlocutore (Pellegrino) e che gli elementi allegati non dimostravano "affectio societatis".

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili relativi all'utilizzabilità delle chat acquisite mediante OEI alla luce delle recenti pronunce delle Sezioni Unite (29/02/2024, nn. 23755 e 23756) precisando che: a) l'acquisizione tramite OEI di intercettazioni/dispositivi da autorità straniera su piattaforme criptate è regolata dall'art. 270 cod. proc. pen. e non dall'art. 234-bis; b) l'OEI non richiede preventiva autorizzazione del giudice italiano ai sensi della disciplina nazionale (compatibile con l'art. 6 Direttiva 2014/41/UE); c) le risultanze sono utilizzabili salvo che la parte non alleghi e provi una violazione di diritti fondamentali, onere che la difesa non ha assolto; d) l'impossibilità di accesso all'algoritmo di cifratura non invalida l'utilizzabilità delle conversazioni. Sul merito cautelare, la Corte ha confermato che la continuità e l'entità degli acquisti (decine di kg, periodo settembre 2020 - marzo 2021) dimostrano il superamento del rapporto meramente contrattuale e la sussistenza di "affectio societatis" del ricorrente come acquirente stabile, giustificando la misura cautelare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90 art. 74

    Ricostruita come norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la partecipazione può sussistere anche per l'acquirente stabile la cui condotta di approvvigionamento continuativo e in ingenti quantità dimostri l'adesione al progetto criminoso (affectio societatis).

  • d.P.R. 309/90 art. 73

    Norma che disciplina il reato di detenzione/acquisto di sostanze stupefacenti; richiamata in relazione ai reati di acquisto in ingente quantità contestati al ricorrente.

  • cod. proc. pen. art. 234-bis

    Ritenuta non applicabile alle acquisizioni effettuate tramite ordine europeo di indagine disposte da autorità straniera su piattaforme criptate; la Corte ha ricondotto il caso all'art. 270.

  • cod. proc. pen. art. 270

    Applicabile all'ordine europeo di indagine: disciplina la cooperazione giudiziaria per acquisire risultati di indagini o intercettazioni effettuate da autorità straniere; secondo la Corte, permette l'acquisizione senza preventiva autorizzazione del giudice italiano quando i risultati sono già in possesso dell'autorità esecutrice.

  • Direttiva 2014/41/UE art. 6

    La Corte ha osservato che la direttiva non impone l'obbligo di autorizzazione preventiva del giudice italiano per l'uso di un OEI emesso da autorità straniere, quando la normativa nazionale (art. 270) già disciplina la materia e l'ordine è compatibile con l'ordinamento italiano.

  • cod. proc. pen. artt. 178 e 191

    Richiamati nelle doglianze sulla mancata considerazione del contraddittorio e dell'acquisizione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata violazione degli artt. citati né gravità tale da escludere l'utilizzabilità delle chat.

  • cod. proc. pen. art. 606 comma 1 (lett. c) ed e))

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di legge, manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto le censure difensive generiche o dirette a rivalutare i fatti, non idonee a superare i limiti del sindacato di legittimità.

  • cod. proc. pen. art. 616

    Norma sulla condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato alle spese per il rigetto del ricorso.

  • Costituzione art. 15

    Richiamato dalla difesa in relazione a presunte violazioni di riservatezza/diritti fondamentali per l'acquisizione delle chat; la Corte ha stabilito che l'onere di allegare e provare violazioni di diritti fondamentali grava sulla parte che le deduce, onere non assolto dalla difesa.

Massime di principio

  • Le acquisizioni effettuate da autorità straniere mediante ordine europeo di indagine (OEI) su piattaforme criptate sono disciplinate dall'art. 270 c.p.p. e, se compatibili con l'ordinamento italiano, sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale; l'utilizzabilità può essere esclusa solo se la parte dimostra una violazione dei diritti fondamentali.
  • In un ricorso per cassazione contro misure cautelari personali non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti: vanno indicate violazioni di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione entro i limiti del sindacato di legittimità.
  • Per configurare la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) non è necessario un'organizzazione complessa né una esplicita manifestazione di intenti; può essere sufficiente che l'acquirente svolga il ruolo di "acquirente stabile" con approvvigionamenti continuativi e ingenti che superano la singola operazione contrattuale.
  • L'onere di allegare e provare violazioni di diritti fondamentali derivanti da modalità investigative (es. uso di trojan, impossibilità di accesso ad algoritmi) grava sulla difesa; mere asserzioni generiche non bastano a escludere l'utilizzabilità delle risultanze.
  • Nel giudizio cautelare la valutazione della gravità indiziaria deve essere motivata e coerente; la continuità, la quantità e la destinazione delle sostanze acquistate sono elementi decisivi per ritenere superato il rapporto meramente negoziale e per inferire l'adesione al progetto criminoso.

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