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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05899/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché la doglianza formulata non attiene a uno dei motivi tassativamente ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del GIP emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità. Ha dedotto un difetto di motivazione, sostenendo in sostanza che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato la mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che, nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, sono deducibili solo specifici vizi tassativi; la censura proposta non rientra tra quelli consentiti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta; il ricorso per cassazione contro tale sentenza è sottoposto a limiti particolarmente rigorosi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    contro la sentenza di patteggiamento possono ricorrere per cassazione pubblico ministero e imputato solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere trattato secondo il rito camerale previsto per i ricorsi inammissibili o non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    indicato come reato oggetto della sentenza di patteggiamento, riconducibile alla detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono deducibili in cassazione soltanto i motivi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per contestare vizi di motivazione non riconducibili ai motivi tassativi, neppure se la doglianza è formulata come mancata applicazione di un proscioglimento.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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