Cassazione Penale, Sentenza n. 18165/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 22/09/2023 che aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare relative al cumulo pene. Il ricorso, affidato a quattro motivi, denunciava: (1) travisamento degli atti con riferimento alla nota dei Carabinieri di Sant'Angelo Romano del 3/04/2022; (2) travisamento con riguardo alla relazione dell'UEPE del 22/09/2023 che proponeva la concessione di una misura alternativa; (3) travisamento rispetto alla precedente concessione di liberazione anticipata per 270 giorni, ottenuta mentre l'interessato era agli arresti domiciliari; (4) violazione e vizio di motivazione in relazione all'art.47-ter, comma 1-bis, dell'ordinamento penitenziario, sostenendo che la detenzione domiciliare avrebbe dovuto essere concessa in presenza di pena residua inferiore a due anni e di regolare condotta durante gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui non era possibile formulare una prognosi favorevole di non recidiva per il ricorrente, alla luce delle informazioni negative fornite dalle forze di polizia (denunce e arresti per reati di stupefacenti, incluso un arresto in flagranza durante gli arresti domiciliari), dei precedenti penali e della frequentazione di pregiudicati. La Corte ha osservato che la relazione UEPE non aveva considerato le informazioni delle forze di polizia e che la precedente liberazione anticipata era stata concessa senza la conoscenza di fatti sopravvenuti; la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta completa, logica e non viziata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma citata come fondamento procedurale delle censure per "contraddittorietà per travisamento degli atti"; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, ma può censurare solo vizi di motivazione quali insufficienza, illogicità o contraddittorietà.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i limiti di trattazione dei motivi in cassazione (ossia le modalità/estensioni consentite delle censure nel ricorso).
art.47-ter Ord. pen. (comma 1-bis)
Richiamato dal ricorrente per sostenere un diritto alla detenzione domiciliare con pena residua inferiore a due anni; la Corte interpreta la norma (o comunque la applicazione) in senso non automatistico: anche quando la pena residua è inferiore ai limiti indicati, va compiuta una valutazione prognostica sulla pericolosità e sull'efficacia delle misure alternative, con motivazione adeguata.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La concessione di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) si fonda sulla valutazione prognostica dell'evoluzione della personalità e del rischio di recidiva; non è sufficiente l'assenza di elementi negativi, servono elementi positivi che indichino la probabilità di successo della misura.
- Le informazioni fornite dalle forze di polizia (denunce, arresti, segnalazioni) e i precedenti penali hanno rilevanza decisiva nella valutazione del rischio e possono prevalere, se pertinenti e adeguatamente motivate, su pareri favorevoli di singoli servizi (es. UEPE) che non le abbiano considerate.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti per le misure alternative è discrezionale: la Cassazione verifica soltanto la completezza, coerenza e logicità della motivazione, non la correttezza sostanziale della rivalutazione dei fatti.
- La precedente concessione di benefici (es. liberazione anticipata) non impedisce al giudice successivo di negare altre misure alternative se emergono fatti sopravvenuti rilevanti che ne mutano il giudizio (es. arresti o denunce successive).
- Il richiamo normativo (per es. art.47-ter Ord. pen.) non conferisce automaticamente il beneficio per il mero parametro quantitativo (pena residua inferiore a soglia): occorre sempre la valutazione del rischio e della idoneità della misura alternativa.
- In sede di ricorso per cassazione non è efficace una mera richiesta di diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito; per prevalere è necessario dimostrare vizi formali della motivazione (contraddittorietà, illogicità, travisamento documentale) non meramente interpretativi.
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