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Sentenza

Sentenza del 23/09/2019 n. 7035 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 249/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - - CONTRIBUTO UNIFICATO -Associazioni di volontariato - Esenzione dal pagamento- Finalità statutaria - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato l'invito a regolarizzare il contributo unificato di 600 euro richiesto per l'iscrizione a ruolo di un ricorso al TAR Campania. Ha sostenuto di avere diritto all'esenzione in quanto associazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, e perché il giudizio riguardava direttamente la tutela ambientale, oggetto dei propri fini statutari. La questione centrale era stabilire se l'esenzione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002, mediante rinvio alle esenzioni dall'imposta di bollo, comprendesse anche l'iscrizione a ruolo di un processo promosso dall'associazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'esenzione dal contributo unificato spetta alle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà quando il processo è promosso per tutelare diritti o interessi rientranti nei fini istituzionali previsti dallo statuto. L'iscrizione a ruolo è stata considerata un atto connesso allo svolgimento dell'attività dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266/1991, richiamato dall'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002. Poiché il ricorso riguardava l'annullamento di un permesso di costruire per un'autorimessa e quindi la tutela di interessi ambientali statutariamente affidati all'associazione, è stata riconosciuta l'esenzione dal contributo unificato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 9 del D.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato è dovuto per l'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio.

    Il presupposto del contributo unificato è l'iscrizione a ruolo, non il singolo atto giudiziario o processuale.

  • Art. 10 del D.P.R. n. 115/2002

    Il processo è esente dall'imposta di bollo.

    La norma esenta dal contributo unificato i processi che rientrano nelle fattispecie esenti dall'imposta di bollo, operando un rinvio alle relative discipline.

  • Art. 8 della legge n. 266/1991

    Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

    L'esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell'associazione costituita esclusivamente per fini di solidarietà, sia il requisito oggettivo della connessione dell'atto con l'attività istituzionale.

  • Art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972

    Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti e altri documenti posti in essere o richiesti dalle ONLUS.

    La disposizione amplia le esenzioni documentali spettanti alle ONLUS, ma la decisione fonda direttamente l'esenzione dell'iscrizione a ruolo soprattutto sull'art. 8 della legge n. 266/1991, quale atto connesso all'attività istituzionale.

  • Artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986

    Le associazioni ambientaliste riconosciute possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

    Il riconoscimento ministeriale e la legittimazione processuale dell'associazione confermano che la tutela giudiziaria dell'ambiente costituisce attività istituzionale dell'ente.

  • Art. 27-bis dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e art. 10 del D.P.R. n. 115/2002, secondo Cass. n. 27331/2016 e Cass. n. 21522/2013

    La sentenza supera l'interpretazione restrittiva secondo cui le ONLUS non beneficerebbero dell'esenzione per gli atti processuali, distinguendo tra l'esenzione automatica fondata sulla sola qualifica soggettiva e quella collegata alla natura istituzionale dell'azione promossa.

  • Art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Convenzione di Aarhus

    I richiami europei all'accesso alla giustizia ambientale sono stati prospettati dall'associazione, ma la CTR ha ritenuto non necessario sollevare questioni di legittimità costituzionale o rinviare la questione alla Corte di giustizia, poiché l'esenzione era già riconoscibile sulla base del diritto interno.

Massime di principio

  • L'esenzione dal contributo unificato non discende automaticamente dalla sola qualifica di ONLUS o associazione di volontariato: occorre verificare anche l'oggetto concreto del processo.
  • L'esenzione opera quando l'associazione è costituita esclusivamente per fini di solidarietà e il giudizio è direttamente strumentale alla tutela di diritti o interessi affidati statutariamente all'ente.
  • L'iscrizione a ruolo può essere considerata un atto connesso allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche se dà avvio a un processo, quando l'azione giudiziaria rappresenta uno strumento necessario per realizzare lo scopo statutario.
  • Per valutare l'esenzione occorre confrontare lo statuto dell'associazione, la normativa che ne riconosce la legittimazione e l'oggetto specifico della controversia.
  • Un'associazione ambientalista riconosciuta può ottenere l'esenzione per ricorsi amministrativi diretti a tutelare l'ambiente, purché il ricorso riguardi effettivamente interessi ambientali rientranti nei suoi fini istituzionali.
  • L'esenzione deve essere interpretata in modo funzionale alla connessione tra processo e attività istituzionale, non come beneficio generalizzato per ogni controversia promossa dall'associazione.

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