Sentenza del 23/09/2019 n. 7035 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 249/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - - CONTRIBUTO UNIFICATO -Associazioni di volontariato - Esenzione dal pagamento- Finalità statutaria - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato l'invito a regolarizzare il contributo unificato di 600 euro richiesto per l'iscrizione a ruolo di un ricorso al TAR Campania. Ha sostenuto di avere diritto all'esenzione in quanto associazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, e perché il giudizio riguardava direttamente la tutela ambientale, oggetto dei propri fini statutari. La questione centrale era stabilire se l'esenzione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002, mediante rinvio alle esenzioni dall'imposta di bollo, comprendesse anche l'iscrizione a ruolo di un processo promosso dall'associazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'esenzione dal contributo unificato spetta alle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà quando il processo è promosso per tutelare diritti o interessi rientranti nei fini istituzionali previsti dallo statuto. L'iscrizione a ruolo è stata considerata un atto connesso allo svolgimento dell'attività dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266/1991, richiamato dall'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002. Poiché il ricorso riguardava l'annullamento di un permesso di costruire per un'autorimessa e quindi la tutela di interessi ambientali statutariamente affidati all'associazione, è stata riconosciuta l'esenzione dal contributo unificato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Il contributo unificato è dovuto per l'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio.
Il presupposto del contributo unificato è l'iscrizione a ruolo, non il singolo atto giudiziario o processuale.
Art. 10 del D.P.R. n. 115/2002
Il processo è esente dall'imposta di bollo.
La norma esenta dal contributo unificato i processi che rientrano nelle fattispecie esenti dall'imposta di bollo, operando un rinvio alle relative discipline.
Art. 8 della legge n. 266/1991
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
L'esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell'associazione costituita esclusivamente per fini di solidarietà, sia il requisito oggettivo della connessione dell'atto con l'attività istituzionale.
Art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972
Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti e altri documenti posti in essere o richiesti dalle ONLUS.
La disposizione amplia le esenzioni documentali spettanti alle ONLUS, ma la decisione fonda direttamente l'esenzione dell'iscrizione a ruolo soprattutto sull'art. 8 della legge n. 266/1991, quale atto connesso all'attività istituzionale.
Artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986
Le associazioni ambientaliste riconosciute possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
Il riconoscimento ministeriale e la legittimazione processuale dell'associazione confermano che la tutela giudiziaria dell'ambiente costituisce attività istituzionale dell'ente.
La sentenza supera l'interpretazione restrittiva secondo cui le ONLUS non beneficerebbero dell'esenzione per gli atti processuali, distinguendo tra l'esenzione automatica fondata sulla sola qualifica soggettiva e quella collegata alla natura istituzionale dell'azione promossa.
Art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Convenzione di Aarhus
I richiami europei all'accesso alla giustizia ambientale sono stati prospettati dall'associazione, ma la CTR ha ritenuto non necessario sollevare questioni di legittimità costituzionale o rinviare la questione alla Corte di giustizia, poiché l'esenzione era già riconoscibile sulla base del diritto interno.
Massime di principio
- L'esenzione dal contributo unificato non discende automaticamente dalla sola qualifica di ONLUS o associazione di volontariato: occorre verificare anche l'oggetto concreto del processo.
- L'esenzione opera quando l'associazione è costituita esclusivamente per fini di solidarietà e il giudizio è direttamente strumentale alla tutela di diritti o interessi affidati statutariamente all'ente.
- L'iscrizione a ruolo può essere considerata un atto connesso allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche se dà avvio a un processo, quando l'azione giudiziaria rappresenta uno strumento necessario per realizzare lo scopo statutario.
- Per valutare l'esenzione occorre confrontare lo statuto dell'associazione, la normativa che ne riconosce la legittimazione e l'oggetto specifico della controversia.
- Un'associazione ambientalista riconosciuta può ottenere l'esenzione per ricorsi amministrativi diretti a tutelare l'ambiente, purché il ricorso riguardi effettivamente interessi ambientali rientranti nei suoi fini istituzionali.
- L'esenzione deve essere interpretata in modo funzionale alla connessione tra processo e attività istituzionale, non come beneficio generalizzato per ogni controversia promossa dall'associazione.
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