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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04268/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di rapina. In ricorso deduceva, con il primo e il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta e sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie. Contestava inoltre, con il secondo motivo, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Nella memoria insisteva sul profilo della qualificazione giuridica. La vicenda fattuale, per come descritta dalla Corte, riguardava la sottrazione mediante violenza dell'autovettura in uso alla nipote dell'imputata, con conseguimento di un profitto di natura morale, individuato nell'intento di ottenere un incontro con il compagno della nipote per risolvere questioni pregresse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata adeguata in relazione alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro per la valutazione della congruità della pena e della sua graduazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione del materiale probatorio, poiché la rilettura dei fatti e delle fonti di prova è riservata al giudice di merito.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La qualificazione della condotta come rapina può essere confermata quando risulti una sottrazione mediante violenza unita al conseguimento di un profitto anche non patrimoniale, purché l'ingiusto vantaggio perseguito sia concretamente individuato.
  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e la graduazione di aumenti e diminuzioni per circostanze, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e ancorata agli elementi rilevanti del caso.
  • Una motivazione che valorizzi modalità del fatto e personalità dell'imputato è sufficiente a sorreggere il giudizio di congruità della pena, salvo illogicità o violazioni di legge specificamente dedotte.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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