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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11843/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata, per effetto dell'inammissibilità, la sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione degli artt. 81, 388, comma 5, 624 e 625, n. 2, c.p. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura, impedendo al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto. Ha inoltre osservato che la doglianza era manifestamente infondata, poiché il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo la tenuta logica del discorso giustificativo e non consente una rivalutazione delle acquisizioni processuali. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente corretta e immune dai vizi denunciati.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come disposizione concorsuale/continuazione nel capo di imputazione; la decisione non ne sviluppa il contenuto, ma lo menziona quale parte della contestazione.

  • art. 388, comma 5, c.p.

    Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito, richiamata senza specifica elaborazione interpretativa nella decisione di legittimità.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito, richiamata senza specifica elaborazione interpretativa nella decisione di legittimità.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Circostanza aggravante della contestazione, richiamata senza approfondimento autonomo nella decisione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione le ragioni della censura; la mancanza di specificità e determinatezza rende il motivo generico e quindi inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda il contrasto logico del ragionamento decisorio con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per ribadire che la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio rilevante in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e determinato: una censura meramente assertiva, che non indichi gli elementi di fatto o di diritto posti a base dell'impugnazione, è inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente una rivalutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo della coerenza logica dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello di merito sulle acquisizioni processuali; il sindacato è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente corretta e la censura non individua puntualmente il difetto denunciato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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