Cassazione Penale, Ordinanza n. 21757/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per ricettazione e della pena applicata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza del coefficiente doloso richiesto per integrare la ricettazione, sostenendo che non vi fosse prova della consapevolezza della provenienza illecita dell'autovettura da lei condotta. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando insufficiente giustificazione della pena applicata. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva censure già formulate in appello e già confutate dalla sentenza impugnata, senza una critica specifica e argomentata; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale sulla piena consapevolezza della provenienza illecita del veicolo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale e, in tale ipotesi, è sufficiente un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. con formule sintetiche come 'pena congrua' o 'pena equa'.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici o si risolvono in censure solo apparenti, soprattutto se meramente riproduttive di questioni già dedotte in appello e disattese dalla sentenza impugnata.
è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa"
Quando la pena è pari o prossima al minimo edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica, purché consenta di comprendere che il giudice ha considerato i criteri legali di commisurazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile se non introduce una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, ma si limita a reiterare doglianze già sottoposte al giudice di appello e da questi già esaminate.
- La motivazione sulla sussistenza del dolo nella ricettazione è logicamente congrua quando il giudice di merito evidenzia elementi di fatto univoci da cui desumere la consapevolezza dell'agente circa la provenienza illecita del bene.
- In tema di commisurazione della pena, se la sanzione è determinata nel minimo edittale o in misura ad esso molto prossima, il giudice assolve l'onere motivazionale anche con formule sintetiche, purché risultino impliciti o espliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio non è idonea a fondare il ricorso per cassazione quando la sentenza di merito offre una motivazione sufficiente e non illogica sulla congruità della pena.
Come è indicizzato
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