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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02514/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non consentita in sede di legittimità una censura generica sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. quando il tema sia stato già affrontato e respinto in appello con motivazione adeguata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo un unico motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura è generica e si limita a riproporre un profilo già esaminato e disatteso dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette. Dalla ordinanza non emergono i fatti storici del processo né il reato presupposto contestato, se non il riferimento alla questione dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione se formulata in modo generico e come mera reiterazione di una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure generiche o meramente reiterative su questioni già affrontate e motivate dal giudice di merito.
  • La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta utilmente in cassazione se il motivo non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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