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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17783/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata adottata perché il primo motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti e il secondo era smentito dagli atti, essendo le attenuanti generiche già state concesse in primo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, articolando due censure: con il primo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto dal reato di ricettazione al diverso illecito di incauto acquisto, lamentando sostanzialmente che la decisione di merito non avesse correttamente inquadrato la condotta; con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e indeterminato, perché non indicava gli specifici elementi a sostegno della critica né consentiva di individuare i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché le attenuanti generiche risultavano già riconosciute dal primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma indicata come reato contestato e oggetto della richiesta di riqualificazione

  • art. 712 c.p.

    norma indicata come diverso illecito invocato in sede di ricorso per la riqualificazione del fatto

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato come norma che impone specificità e determinatezza dei motivi di impugnazione

  • art. 618 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche e determinate: è inammissibile il motivo che si limita a invocare una diversa qualificazione giuridica del fatto senza indicare gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
  • La critica alla motivazione di merito non può essere meramente assertiva o generica; il ricorrente deve consentire alla Corte di individuare con precisione i punti della decisione censurati e di esercitare il controllo richiesto.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesta il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante quando dagli atti risulta che la circostanza sia già stata concessa nel precedente grado di giudizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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