Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31676/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'illegittimità del rigetto dell'opposizione per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, richiamando precedenti giurisprudenziali sul carattere impugnatorio dell'opposizione ex art.99 e sul divieto di "reformatio in pejus". Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione ex art.99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di una richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. L'istanza originaria era stata dichiarata inammissibile per presunta omissione (mancata indicazione della convivenza con la madre). Il ricorrente ha sostenuto che la domanda era stata sottoscritta il 17/02/2023 quando il suo nucleo familiare era composto solo da lui (detenuto dal 2009) e che la successiva accoglienza dell'affidamento con dimora presso la madre è intervenuta dopo la sottoscrizione. Denuncia che l'ordinanza impugnata ha invece respinto l'opposizione basandosi su un motivo diverso (l'individuazione dell'annualità dei redditi da dichiarare), non contestato nell'opposizione, con conseguente violazione del diritto di difesa e dei principi che regolano lo strumento impugnatorio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    L'opposizione ex art.99 è considerata uno strumento impugnatorio, seppur straordinario; pertanto il giudice che decide l'opposizione è vincolato ai motivi devoluti e non può rigettare l'opposizione per ragioni diverse senza rispettare il contraddittorio e il divieto di "reformatio in pejus".

  • codice di procedura penale, art. 597

    Richiamato dal ricorrente come riferimento per la denunzia di violazione di legge; la Corte si è pronunciata sul vizio procedurale principale (decisione motivata su ragioni diverse) senza entrare nel merito di una disamina specifica dell'articolo invocato.

  • Cass., Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli e altro

    È illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ex art. 99 ... è uno strumento ... di tipo impugnatorio ...

    Principio giurisprudenziale che conferma il carattere impugnatorio dell'opposizione e vieta al giudice di baseare il rigetto su motivi non devoluti dal primo giudice.

  • Cass., Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito

    È illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poichè l'opposizione è uno strumento impugnatorio,...

    Ulteriore conferma della regola che l'opposizione deve essere decisa sui motivi originari e che il giudice dell'opposizione non può introdurre nuove ragioni decisorie senza rispettare il contraddittorio.

Massime di principio

  • L'opposizione ex art.99 d.P.R. 115/2002 va considerata un rimedio impugnatorio: il giudice dell'opposizione è vincolato ai motivi devoluti e non può rigettare l'opposizione per ragioni diverse da quelle del primo giudice.
  • Se emergono nuovi elementi o ragioni non valutate dal primo giudice, il giudice dell'opposizione deve darne comunicazione alle parti e consentire il contraddittorio o esercitare i poteri officiosi di accertamento/istruttoria prima di decidere.
  • Per le istanze di patrocinio a spese dello Stato rilevano i fatti e lo stato di cose all'atto della presentazione della domanda; variazioni sopravvenute devono essere valutate nel rispetto del contraddittorio e non possono essere usate retroattivamente per giustificare un rigetto non contestato.
  • Il mancato rispetto del principio di devoluzione dei motivi e l'adozione di ragioni decisorie nuove e non contestate costituiscono pregiudizio al diritto di difesa e portano all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve documentare lo stato di fatto alla data della domanda e, se il giudice dell'opposizione solleva questioni nuove, richiedere l'integrazione istruttoria o la remissione in termini per consentire il contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.