Cassazione Civile, Ordinanza n. 11482/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia riguarda il crollo di un muro comune di sostegno posto a confine tra fondi in dislivello, seguito a una pioggia torrenziale. Alcuni comproprietari avevano eseguito lavori di sopraelevazione e ricarica di terreno nella porzione di loro uso, mentre un altro comproprietario aveva sostenuto le spese di messa in sicurezza e riparazione del muro, chiedendone il rimborso pro quota agli altri partecipanti. La ricorrente contestava che il crollo fosse attribuibile in misura prevalente ai lavori dei vicini, deducendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al precedente principio di cassazione, avesse impropriamente comparato cause umane e naturali, avesse errato nel riparto dell'onere probatorio e avesse violato le norme sui muri comuni e sull'obbligo di rinforzo a carico di chi sopraedifica su muro non idoneo. Contestava inoltre la quantificazione delle quote e la regolazione delle spese e delle restituzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti. Ha rilevato che il giudice di rinvio non si era conformato ai principi della precedente sentenza rescindente, perché aveva ridotto il proprio compito alla sola quantificazione percentuale del concorso dei proprietari che avevano eseguito i lavori, senza svolgere il necessario accertamento in concreto dell'efficienza causale del fattore umano e della colpa nella causazione del crollo. Ha inoltre ritenuto che la Corte di rinvio avesse omesso di applicare correttamente gli artt. 882 e 885 c.c., che regolano, rispettivamente, la ripartizione delle spese del muro comune e l'obbligo di ricostruzione o rinforzo a carico di chi esegua sopraedificazioni su muro non idoneo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può eluderne la portata con una ricostruzione riduttiva del suo compito.
La responsabilità extracontrattuale richiede un corretto accertamento del nesso causale e della colpa nella produzione dell'evento dannoso.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione va ripartito secondo la posizione sostanziale delle parti; nel caso, la prova delle verifiche preventive sulla capacità del muro incombeva sugli autori delle opere.
Le spese di riparazione o ricostruzione del muro comune gravano sui comproprietari in proporzione alle quote, salvo che la spesa sia stata causata dal fatto esclusivo di uno di essi.
Chi sopraedifica o esegue opere su un muro non idoneo a sostenerle deve, se necessario, ricostruirlo o rinforzarlo a proprie spese.
Norma richiamata dalla ricorrente, ma non centrale nella ratio decidendi ricostruita dalla Corte.
Norma richiamata dalla ricorrente, ma non centrale nella ratio decidendi ricostruita dalla Corte.
Norma richiamata dalla ricorrente, ma non centrale nella ratio decidendi ricostruita dalla Corte.
Norma richiamata dalla ricorrente, ma non centrale nella ratio decidendi ricostruita dalla Corte.
Richiamato per denunciare il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non decisivo nella decisione finale.
Richiamato in relazione alla corretta applicazione delle norme di diritto nel giudizio di merito.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato per la compensazione delle spese, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato per contestare le restituzioni disposte, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la corte di merito deve dare puntuale esecuzione al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, colmando il vizio motivazionale evidenziato e svolgendo l'accertamento richiesto senza ridurre indebitamente l'oggetto dell'indagine.
- Quando il crollo o il danno di un muro comune dipende da una pluralità di fattori, il giudice deve accertare in concreto l'efficienza causale delle condotte umane e l'eventuale colpa dei soggetti coinvolti, senza arrestarsi a una mera ripartizione astratta percentuale delle cause.
- In tema di muri comuni e opere su fondi a dislivello, la regola della ripartizione pro quota delle spese cede quando il danno o la necessità di riparazione siano riconducibili al fatto esclusivo di uno dei partecipanti o a opere da lui eseguite senza le necessarie verifiche sulla capacità del muro di reggerle.
- Chi realizza sopraelevazioni o ricarichi di terreno su un muro che può non essere idoneo a sopportarli deve previamente verificare la stabilità dell'opera e, se necessario, provvedere a proprie spese al rinforzo o alla ricostruzione; in difetto, può rispondere dell'intero aggravio di spesa causato.
- La comparazione della colpa o del contributo causale richiede una base fattuale adeguata e non può essere costruita in modo astratto, specialmente quando la consulenza tecnica segnali la presenza di concause umane e la precarietà preesistente dei luoghi.
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