Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili, in concorso, di falsità ideologica in atto pubblico per induzione (oltre che, per Guadagnoli, di truffa poi estinta per prescrizione). Le doglianze principali sono: 1) errata qualificazione giuridica del fatto (si sarebbe trattato di falsità del privato ex art. 483 c.p. e non di induzione in errore del pubblico ufficiale ex artt. 48-479 c.p.), con conseguente diversa disciplina della prescrizione; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus e illegittima revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti da parte della Corte d'appello, con effetti anche sulla durata prescrizionale per effetto della recidiva; 3) violazione del divieto di tener conto della recidiva ai fini del termine di prescrizione (ne bis in idem sostanziale) e mancata motivazione conforme alla giurisprudenza citata; 4) per Latino, vizio di motivazione e illogicità nella ricostruzione dei fatti, nonché inidoneità ingannatoria dei documenti esibiti a trarre in errore un notaio qualificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la qualificazione dei fatti come falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del notaio (artt. 110, 48 e 479 c.p.), osservando che l'atto falsamente formato è l'attestazione notarile sull'identità delle persone che hanno conferito la procura, atto pubblico autonomo rispetto ai documenti esibiti. Ha ritenuto che il notaio sia stato indotto in errore e che la sua eventuale leggerezza o negligenza non modifichi l'inquadramento giuridico. Quanto alla devoluzione in appello, la Corte ha ritenuto regolare la revisione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti perché la questione era ricompresa nel 'punto' devoluto dal Procuratore; quindi nessuna violazione del divieto di reformatio in pejus. Sulla prescrizione, la Corte ha confermato l'orientamento maggioritario — avallato dalle Sezioni Unite (Schettino) — secondo cui la recidiva ad effetto speciale rileva anche ai fini del computo del termine di prescrizione (sia del termine-base ex art. 157 c.p. che del prolungamento previsto dall'art. 161 c.p.), ancorché nel giudizio di bilanciamento la recidiva sia ritenuta subvalente. Ha inoltre dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa nei confronti di Guadagnoli per intervenuta prescrizione (decisione di merito). Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Rilevato quale riferimento per la fattispecie di falso ideologico per induzione, ove la falsa dichiarazione del privato diventa presupposto che induce il pubblico ufficiale a formare un atto pubblico falso.
Testo richiamato unitamente all'art. 48 per configurare il reato di falsità ideologica in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale.
Norma sulla falsità commessa dal privato in atto pubblico; la Corte esclude che la fattispecie sia applicabile quando la falsa dichiarazione sia assunta come presupposto dell'atto pubblico e integri l'elemento dell'attestazione del pubblico ufficiale.
Rilevato per il concorso di persone nel reato: più soggetti hanno concorso nella condotta di falsità.
art. 49 legge notarile 16/02/1913, n. 89
«il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.»
Imposto il dovere del notaio di accertare l'identità delle parti; tuttavia, la circostanza che il notaio sia stato tratto in inganno non esclude la responsabilità penale di chi ha indotto l'errore.
Norma sul calcolo del termine-base di prescrizione; la Corte afferma che la recidiva ad effetto speciale incide sul termine-base ai sensi del comma 2 e che il giudizio di bilanciamento (art. 69) non impedisce questa incidenza (art. 157, comma 3 esclude solo l'uso del giudizio di bilanciamento per la determinazione della pena massima).
Regola gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione e prevede aumenti in presenza di determinate recidive; la Corte conferma che la recidiva può incidere anche sull'ampiezza della proroga prescrizionale ex art. 161.
Riguarda il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte chiarisce che il giudizio di subvalenza della recidiva non esclude automaticamente la rilevanza della recidiva ai fini prescrizionali.
Richiamato in relazione alla portata devolutiva dell'impugnazione: il 'punto' della sentenza devoluto con l'impugnazione comprende il riconoscimento delle circostanze e il loro bilanciamento, consentendo la revisione in appello di tali aspetti.
Sez. Un. n. 20808/2018 (Schettino)
Giurisprudenza di riferimento secondo cui la recidiva, anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento, può rilevare ai fini della prescrizione; avallo dell'orientamento che la recidiva ad effetto speciale incide sul calcolo prescrizionale.
Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015 (Fallani)
Pronuncia che aveva prospettato profili di incompatibilità con il principio ne bis in idem nel tener conto della recidiva per più effetti prescrizionali; la Corte però aderisce all'orientamento prevalente che ammette la rilevanza della recidiva anche per il calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Quando la falsa dichiarazione del privato viene assunta come presupposto per la formazione di un atto pubblico e determina l'attestazione falsa del pubblico ufficiale, il reato inquadra come falsità ideologica per induzione (art. 48 e connessi), non come semplice falsità del privato (art. 483).
- L'atto notarile di attestazione dell'identità ha autonomia probatoria rispetto ai documenti prodotti: l'attestazione notarile costituisce atto pubblico che può risultare falsificato per induzione anche se il documento esibito resta una scrittura privata.
- La negligenza o la leggerezza del pubblico ufficiale che viene tratto in inganno non esclude necessariamente la responsabilità penale di chi lo ha indotto: l'elemento decisivo è l'idoneità dell'artificio e l'effetto causale sull'atto pubblico.
- In sede di impugnazione l'appellante che devolve il 'punto' relativo al riconoscimento e al trattamento delle circostanze abilita il giudice d'appello a riesaminare anche il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; ciò non costituisce automatica violazione del divieto di reformatio in pejus se la devoluzione è correttamente posta.
- Secondo l'orientamento prevalente e le Sezioni Unite, la recidiva ad effetto speciale può rilevare ai fini del computo del termine di prescrizione (sia per il termine-base ex art. 157 che per l'estensione ex art. 161) anche se nel giudizio di bilanciamento tra circostanze è stata ritenuta subvalente.
- In Cassazione la sindacabilità riguarda la motivazione e il diritto: non è consentita una nuova valutazione del merito/fatti se la decisione impugnata ha dato una spiegazione logicamente coerente e completa delle risultanze probatorie.
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