Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, eseguito nel 1997 tramite una banca, di obbligazioni estere per un controvalore di euro 387.342,67. L'investitrice ha agito chiedendo la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto e la restituzione del capitale investito, deducendo che l'operazione era stata effettuata in violazione della disciplina di settore e del contratto quadro di negoziazione: in particolare, ha sostenuto che l'ordine, poiché relativo a titoli negoziati fuori mercato regolamentato, avrebbe dovuto essere impartito per iscritto o comunque autorizzato per iscritto, mentre la banca aveva fatto riferimento a un ordine telefonico; inoltre, ha lamentato l'omessa informazione sull'operazione e l'omessa segnalazione dell'inadeguatezza dell'investimento. Il tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la nullità dell'ordine e condannando la banca alla restituzione del saldo dovuto. La corte d'appello ha confermato, ritenendo che il contratto quadro prevedesse la forma scritta anche per i singoli ordini e che, comunque, la banca non avesse provato le annotazioni prescritte dalla normativa sopravvenuta per gli ordini ricevuti anche telefonicamente, né avesse rispettato gli obblighi informativi sul prezzo dell'operazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte d'appello applicato una clausola contrattuale che, secondo la ricorrente, non sarebbe stata riferibile ai titoli di Stato/assimilati oggetto di causa e per non avere valutato il testo del contratto quadro; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame sul tema della rinuncia convenzionale alla forma scritta; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la corte territoriale valorizzato la mancata annotazione degli ordini telefonici e la mancata prova dell'accordo sul prezzo, profili che la banca assumeva non specificamente allegati dall'investitrice. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti: ha ritenuto infondata la censura di ultrapetizione perché la corte di merito si era limitata a verificare tutti gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità dell'intermediario; ha poi dichiarato inammissibili, per difetto di decisività, le ulteriori doglianze, poiché la decisione impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo: da un lato, la clausola negoziale che imponeva la forma scritta anche per i singoli ordini, clausola non travolta dalla normativa successiva; dall'altro, il mancato assolvimento dell'obbligo di immediata annotazione scritta degli ordini ricevuti, anche telefonicamente, previsto dalla legge sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando la decisione d'appello che aveva dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto dei titoli e la conseguente condanna restitutoria in favore dell'investitrice. La Corte ha chiarito che la censura ex art. 112 c.p.c. era infondata, perché la motivazione d'appello aveva correttamente esaminato elementi costitutivi della responsabilità dell'intermediario; ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sulla applicabilità della clausola contrattuale e sulla rinuncia alla forma scritta, poiché la sentenza impugnata era sorretta anche da una seconda ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, relativa alla mancata annotazione scritta degli ordini. Ha infine condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di nullità dell'ordine di acquisto in caso di violazione della disciplina imperativa di settore e delle pattuizioni contrattuali
art. 11 l. n. 1/1991
richiamato come norma che, secondo l'attrice, imponeva la forma scritta per gli ordini di negoziazione fuori mercato
art. 3.3.1 del contratto di negoziazione / art. 3.1, lett. A, del contratto quadro
considerato dalla Corte di merito come clausola che imponeva la forma scritta anche per i singoli ordini di acquisto e che non risultava caducata dalla normativa successiva
l. n. 445/1996
ritenuta fonte di un obbligo di immediata annotazione scritta degli ordini ricevuti, anche telefonicamente, con indicazione degli elementi essenziali dell'operazione
art. 21 Reg. Consob n. 8850/1994
richiamato per affermare l'obbligo dell'intermediario, nelle negoziazioni fuori mercato e quando operi come controparte del cliente, di rendere note le condizioni di prezzo prima della conclusione dell'operazione
d.P.R. n. 556/1987
menzionato come eccezione all'applicazione dell'art. 21 Reg. Consob n. 8850/1994 per il mercato secondario dei titoli di Stato
invocato dalla ricorrente per sostenere l'omessa valutazione della prova documentale; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva esaminato gli elementi rilevanti della domanda e della difesa
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché non colpivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia, censura respinta in quanto non sussistente omissione decisoria
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse pronunciato su domande o eccezioni nuove, avendo solo verificato gli elementi costitutivi della pretesa azionata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; in difetto, le doglianze residue diventano inammissibili per difetto di decisività.
- Non sussiste ultrapetizione se il giudice si limita a esaminare fatti ed elementi costitutivi della pretesa o della difesa già introdotti in causa, anche quando valorizzi profili non espressamente isolati dalla parte attrice, purché restino nel perimetro della domanda e della causa petendi.
- Una clausola contrattuale che imponga la forma scritta per gli ordini di investimento non viene automaticamente travolta da una successiva modifica normativa che disciplini diversamente il solo quadro generale del rapporto, salvo incompatibilità effettiva e specifica.
- Nei rapporti di intermediazione finanziaria, gli obblighi formali di annotazione e documentazione degli ordini ricevuti, anche se impartiti telefonicamente, possono costituire elementi decisivi per accertare la validità dell'operazione e l'adempimento diligente dell'intermediario.
- La doglianza di omesso esame di fatti o documenti è inammissibile quando il ricorrente non dimostra la decisività del fatto trascurato rispetto a tutte le autonome ragioni poste a base della decisione impugnata.
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