Cassazione Penale, Sentenza n. 31420/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto del reclamo avverso il decreto ministeriale che ha prorogato l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. (applicato in via continuativa dal 1992 e nuovamente dal 27/4/2009). I motivi di ricorso: (i) violazione di legge ex artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe verificato concretamente la persistenza dei presupposti per la proroga e non avrebbe acquisito atti utili alla valutazione; (ii) errore di diritto nella applicazione delle norme (art. 4-bis e 41-bis, L. 94/2009), con la richiesta che si applichi la disciplina anteriore al 2009 essendo i reati antecedenti a tale data; (iii) questione di illegittimità costituzionale e incompatibilità con la CEDU e norme internazionali (artt. 3 e 27 Cost., art. 3 CEDU, Mandela Rules), per effetto di una presunta preclusione assoluta all'accesso ai benefici e per l'ipotetica natura indefinita del regime di 41-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione solo per violazione di legge ma ha escluso che nel caso concreto sussistesse un vizio legalmente rilevante: l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza risultava dotata di motivazione effettiva, articolata e ancorata a elementi fattuali (parere della Direzione Distrettuale Antimafia, operazioni "Cupola 2.0" del 2019 e "Mani in pasta" del 2022, scioglimento del Comune di San Giuseppe Jato, relazione comportamentale del 24/11/2023) che giustificavano la proroga del 41-bis. Sulla questione di retroattività e favore della legge sopravvenuta, la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui la disciplina attuale non risulta complessivamente più sfavorevole rispetto a quella anteriore al 2009 e che il legislatore ha legittimamente previsto limiti per evitare discontinuità irrituali nell'esecuzione del trattamento. Le censure costituzionali e le doglianze relative alla presunta natura illimitata del 41-bis sono state ritenute manifestamente infondate, richiamando la previsione di revisioni periodiche e la consolidata giurisprudenza costituzionale di legittimità dell'istituto.
Norme richiamate
commi 2 e 2-bis; comma 2 sexies (rimando alla impugnazione in Cassazione)
Il regime speciale può essere applicato e prorogato se persistono elementi che mostrano la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata; il Tribunale di sorveglianza svolge un apprezzamento di merito sui fatti e sulla motivazione del decreto ministeriale, e la mancata enunciazione puntuale di tutte le controdeduzioni non equivale necessariamente a violazione di legge quando i dati assunti a fondamento sono sufficienti
Regola le condizioni per la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati ostativi; il comma 2 limita la concessione dei benefici ai soggetti attualmente sottoposti a 41-bis fino alla revoca o mancata proroga del regime, misura compatibile con il sistema e non configurabile come preclusione assoluta secondo la Corte
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
riferimento alla forma del reclamo/impugnazione
Richiamato dalla difesa in relazione al dovere del Tribunale di verificare gli atti e le prove prodotte; la Corte però distingue il vizio di motivazione deducibile in cassazione dal più ristretto vizio di legge
riforma dell'art. 41-bis/4-bis
Riformò la disciplina dei reati ostativi e delle misure; la Corte ritiene che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di successivi interventi normativi, l'applicazione delle disposizioni sopravvenute non comporti, in questo caso, una lesione del principio di favore
D.L. 162/2022, conv. L. 199/2022
introduzione di modifiche all'art. 4-bis comma 2
La Corte ha ritenuto che la modifica che limita la concessione dei benefici a detenuti sottoposti a 41-bis fino alla revoca o mancata proroga non determini una trasformazione della natura della pena tale da richiedere applicazione retroattiva favorevole, e non rende la disciplina complessiva più sfavorevole rispetto al passato
Costituzione italiana
Le censure di violazione degli artt. 3 e 27 Cost. (parità e finalità rieducativa) sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della funzione preventiva del 41-bis e delle garanzie procedurali e di revisione previste dalla normativa
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
La Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a trattamento inumano o degradante; la verifica sui profili di compatibilità con la CEDU non ha condotto a un accoglimento delle censure nel caso concreto
Mandela Rules (regole ONU)
regole sul trattamento e sul divieto di isolamento prolungato
Richiamate dalla difesa in termini argomentativi; la Corte non ha ritenuto che, alla luce della normativa nazionale e del controllo giurisdizionale previsto, sussista una incompatibilità tale da invalidare il regime 41-bis nel caso concreto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sul 41-bis è ammesso solo per violazione di legge: i vizi di merito o la diversa valutazione probatoria non sono materia di legittimità salvo che la motivazione risulti del tutto assente o meramente apparente
- L'omessa risposta a deduzioni difensive non determina automaticamente una violazione di legge: può rilevare come vizio di motivazione ma la sua rilevanza in cassazione dipende dalla decisività dell'argomento rispetto alla decisione
- Il Tribunale di sorveglianza ha il compito di valutare concretamente (anche con elementi della DDA, operazioni investigative, relazioni comportamentali) la persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione; la Corte di legittimità verifica la legalità e la presenza di motivazione, non la correttezza del giudizio di merito sui fatti
- Per invocare l'applicazione retroattiva di norme più favorevoli occorre dimostrare che la modifica sopravvenuta incida qualitativamente sulla natura dell'esecuzione (es. trasformazione del 'dentro' in 'fuori'); modifiche che riguardano limiti di benefici non sono automaticamente considerate tali da imporre retroattività
- Le censure costituzionali relative alla presunta precarietà temporale del 41-bis e alla preclusione ai benefici sono difficilmente accolte se la normativa prevede meccanismi di revisione periodica e possibilità di revoca/non proroga del regime
- Prassi difensiva consigliata in casi simili: produrre prove specifiche e documenti idonei a contestare la persistenza dei collegamenti (atti investigativi, relazioni sociali/comportamentali positive, elementi di disassociazione), richiedere l'acquisizione formale degli atti al Tribunale, e circostanziare eventuali profili di retroattività solo se sussiste una concreta trasformazione della natura dell'esecuzione
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