Cassazione Penale, Sentenza n. 20831/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GUP di Asti del 24/01/2024 che, quanto alla richiesta di messa alla prova avanzata per Grisotto (art. 589-bis c.p.), aveva formulato una prognosi positiva e rinviato ad altra udienza per la formulazione del programma di trattamento da parte dell'UEPE. Il ricorso censurava l'inosservanza o l'errata applicazione della legge penale sostenendo che il reato contestato non rientrerebbe tra quelli previsti dall'art. 550, comma 2, e che la pena massima non sarebbe complessivamente non superiore a quattro anni (art. 168-bis c.p.), nonché che l'eventuale attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, non basterebbe a rendere ammissibile la messa alla prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto impugnato era meramente interlocutorio: una valutazione prognostica favorevole e il rinvio per consentire all'UEPE di predisporre un programma di trattamento, non una ordinanza definitiva di ammissione alla messa alla prova. La Corte ha richiamato l'art. 464-quater c.p.p., rilevando che la norma presuppone l'esistenza di un programma di trattamento e che la possibilità di ricorso in cassazione concerne provvedimenti decisori. Ne consegue che, nell'assenza di un provvedimento definitivo, manca l'oggetto impugnabile e il ricorso è inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 464-quater cod. proc. pen., comma 7
art. 464-quater, comma 7, c.p.p.
Attribuisce al Pubblico Ministero la possibilità di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova; la Corte interpreta tuttavia che tale impugnabilità si riferisce a provvedimenti decisori e non ad atti interlocutori o prognostici.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Presuppone che sia già stato stilato un programma di trattamento e subordina la concessione della messa alla prova alla valutazione della sua idoneità; implica che il rimedio in cassazione è pertinente dopo la formulazione del programma e l'adozione dell'ordinanza finale.
art. 464-bis cod. proc. pen., comma 4
art. 464-bis, comma 4, c.p.p.
Prevede che l'UEPE formuli o integri il programma di trattamento; nella fattispecie il giudice ha rinviato proprio per consentire tale attività, rendendo l'ordinanza impugnata interlocutoria.
Riferito ai criteri per la determinazione della pena e ai parametri valutativi rilevanti ai fini della messa alla prova; richiamato come riferimento normativo per la valutazione prognostica.
Norma che disciplina l'omicidio stradale e include un riferimento ad attenuanti (comma 7); il ricorrente sosteneva che l'eventuale attenuante non renderebbe comunque ammissibile la messa alla prova, ma la Corte non ha esaminato il merito sostanziale della questione.
Elenca i reati per i quali è esclusa la messa alla prova; il ricorrente affermava che il reato contestato non rientrerebbe tra tali fattispecie, censura che non è stata esaminata per inammissibilità del ricorso.
Prevede che la messa alla prova non sia concessa se la pena prevista per il reato supera il limite massimo di quattro anni; il ricorrente invocava questa norma ma la Corte non ha deciso sul punto perché ha escluso l'impugnabilità dell'atto.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può esperire il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p., ma soltanto contro provvedimenti decisori finali che dispongono l'ammissione alla messa alla prova; pronunce interlocutorie o prognostiche non sono impugnabili in Cassazione.
- La procedura di messa alla prova presuppone la formulazione di un programma di trattamento dall'UEPE e la valutazione della sua idoneità: l'ammissibilità va valutata alla luce del programma effettivamente predisposto.
- Questioni sostanziali di ammissibilità (esclusioni per art. 550, comma 2, o limiti di pena ex art. 168-bis) devono essere sollevate e valutate quando esiste un provvedimento definitivo che decide sulla messa alla prova.
- Se il giudice rinvia la decisione per acquisire il programma dall'UEPE, il rimedio corretto del PM non è la cassazione immediata, ma l'impugnazione del successivo provvedimento definitivo.
- La qualificazione di un provvedimento come interlocutorio impedisce di regola l'impugnabilità in Cassazione; è quindi essenziale distinguere tra pronunce prognostiche e ordini decisori prima di esperire il gravame.
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