Cassazione Penale, Sentenza n. 19192/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela per tutti i reati contestati eccetto il furto ai danni di Giosuè Ronchi e ha rideterminato la pena per il residuo. Il ricorso per cassazione articola due motivi: (1) violazione dell'art. 157 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla prescrizione, sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata il 29/06/2022 per il furto commesso il 29/06/2012 (furto monoaggravato ex art. 625, comma 7, con recidiva reiterata); (2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione probatoria: la Corte d'appello si sarebbe fondata unicamente sulla rilevazione della targa e del modello del furgone di proprietà dell'imputato, senza prova che il mezzo fosse stato effettivamente utilizzato dal proprietario, e senza poter utilizzare le dichiarazioni rese dal proprietario alla polizia né l'annotazione di servizio del 31/01/2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione manifestamente infondata: il vizio di motivazione non risultava perché il motivo non era stato dedotto in appello e, comunque, il calcolo del termine prescrizionale operato in relazione alla pena base e agli aumenti (pena base art. 625: 6 anni; aumento per recidiva limitato a 1/3 ai sensi degli artt. 99 e 63; ulteriore aumento di 2/3 ex art. 161) porta a un termine estintivo non ancora spirato rispetto al fatto del 29/06/2012. Sul secondo motivo ha ritenuto che le censure costituissero una mera rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua, priva di contraddizioni evidenti e capace di spiegare il percorso logico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte osserva che l'eccezione non era stata dedotta in appello e comunque non conduce all'estinzione del reato nel caso di specie.
Definisce il reato di furto e le aggravanti; qui utilizzato per determinare la pena base (6 anni) ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
Regola gli aumenti di pena per la recidiva; la Corte ha applicato l'aumento limitandolo al massimo di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4.
Limita l'aumento per la recidiva entro il terzo, principio utilizzato nel calcolo della misura della pena per verificare la prescrizione.
Prevede aumenti per il reato continuato; la Corte ha aggiunto l'aumento previsto (2/3) nel calcolo complessivo della pena ai fini della prescrizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato articolato a norma di questa disposizione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: le censure devono evidenziare vizi di legalità, di logica o di motivazione intrinseca, non semplici dissensi sulla valutazione probatoria.
- Un'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in cassazione rischia di essere inammissibile se non è stata dedotta nei gradi di merito; inoltre il calcolo della prescrizione va effettuato sul prosieguo della pena effettiva tenendo conto di aumenti per recidiva e continuazione.
- Per il calcolo del termine prescrizionale occorre partire dalla pena base del reato e aggiungere gli aumenti applicabili (recidiva, continuazione, ecc.) secondo i limiti previsti dalle norme (es. art. 63). Una valutazione errata o non motivata di tali aumenti può essere censurata, ma occorre proporre il motivo correttamente in grado.
- Se la Corte territoriale indica in modo coerente le risultanze probatorie e spiega il percorso logico che porta alla condanna, le contestazioni basate su una diversa interpretazione delle stesse risultanze sono in genere inammissibili in Cassazione.
- Prove indirette come la rilevazione della targa o la proprietà di un veicolo possono essere ritenute idonee a fondare una responsabilità quando la motivazione del giudice di merito le contestualizza e indica perché siano attendibili; per opporsi occorre dimostrare vizi motivazionali specifici non meramente ricostruttivi.
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