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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 20536 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha denunciato la violazione e mancata applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3. Ha sostenuto che il giudizio sulla cartella dovesse essere dichiarato estinto in conseguenza della definizione agevolata, mediante condono, della controversia relativa all’avviso di accertamento presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che i precedenti ricorsi relativi all’avviso di accertamento e al diniego della definizione agevolata erano già stati rigettati con sentenza n. 9837 del 2016. Pertanto, la lite non era stata definita ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e l’avviso di accertamento presupposto era rimasto valido e confermato. Di conseguenza, non poteva essere dichiarato estinto il giudizio relativo alla cartella esattoriale. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    La definizione agevolata della controversia può produrre effetti estintivi solo se la lite è stata validamente definita. Poiché il diniego dell’Ufficio è stato confermato, non si è verificata alcuna definizione agevolata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    L’estinzione del giudizio presuppone l’effettiva sussistenza della causa estintiva dedotta. Non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio sulla cartella quando l’atto impositivo presupposto non è stato definito né annullato.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una controversia tributaria produce effetti sul giudizio relativo agli atti conseguenti solo quando sia stata validamente perfezionata e riconosciuta come ammissibile.
  • Il semplice deposito di un’istanza di condono o definizione agevolata non determina automaticamente l’estinzione del giudizio: se l’Ufficio nega la definibilità e tale diniego viene confermato, la controversia resta pendente o definitivamente sfavorevole al contribuente.
  • Quando una cartella esattoriale deriva da un avviso di accertamento rimasto valido e confermato, non è possibile ottenere l’estinzione del giudizio sulla cartella invocando una definizione agevolata non perfezionata dell’accertamento presupposto.
  • L’esito del giudizio sull’atto presupposto incide direttamente sugli atti successivi: l’annullamento o la valida definizione dell’accertamento possono riflettersi sulla cartella, mentre la conferma dell’accertamento impedisce di neutralizzarla per tali motivi.
  • La parte soccombente nel giudizio di cassazione è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali.

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