Cassazione Penale, Sentenza n. 41355/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; il ricorrente deduce che la dichiarazione di assenza e le notifiche eseguite presso l'avv. Zambelli non potevano essere considerate efficaci perché: 1) il rapporto con il difensore domiciliatario si era interrotto (rinuncia del 2/10/2013) e l'imputato era stato espulso il 27/10/2012; 2) successivamente era stato nominato altro difensore (Avv. Abate) con nuova elezione di domicilio; 3) per tali ragioni non sussisterebbe una effettiva instaurazione e stabilizzazione del rapporto professionale e quindi non si può presumere la conoscenza dell'accusa e della celebrazione del processo. In subordine si è censurata la regolarità delle notifiche (nullità della citazione) effettuate al domicilio presso l'Avv. Zambelli.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'Appello di Brescia abbia motivato adeguatamente la conclusione che l'imputato aveva comunque conoscenza del procedimento: l'elezione di domicilio presso l'avv. Zambelli è rimasta valida e le notifiche eseguite presso il suo studio sono state regolari; la rinuncia al mandato non determina automaticamente la revoca dell'elezione di domicilio se non vi è formale comunicazione di non accettazione delle notifiche; inoltre è stato valorizzato il fatto che il difensore domiciliatario aveva svolto atti difensivi (anche in sede cautelare, compresa la richiesta di espulsione), argomento sintomatico di un rapporto professionale effettivo e stabilizzato. In assenza di prova convincente dell'interruzione del rapporto e della mancata conoscenza, è esclusa l'incolpevole ignoranza del processo e quindi la rescissione. Segue condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Definisce gli 'indici di conoscenza' (es. elezione di domicilio, nomina difensore ecc.). La Corte ha interpretato che tali indici non pongono una presunzione assoluta ma, valutati insieme ad altri elementi, possono legittimare la dichiarazione di assenza quando dimostrano una effettiva instaurazione del rapporto professionale e la conoscenza del procedimento.
Norma procedurale citata in sede di censura; la Corte ha esaminato le doglianze processuali alla luce degli istituti previsti dal codice.
art. 97, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio. La Corte ha rilevato che, dopo la rinuncia del difensore di fiducia, fu nominato difensore d'ufficio, garantendo la continuità della difesa.
art. 16 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sul diritto all'espulsione. La Corte ha osservato che l'esercizio del diritto all'espulsione non in sé prova una volontaria sottrazione al processo.
art. 17 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Citata rispetto agli effetti dell'espulsione sull'obbligo di conoscenza: la Corte ha ritenuto che l'espulsione non esclude automaticamente la conoscenza del procedimento.
art. 162 cod. proc. pen. (menzione del comma 4-bis introdotto dalla legge 23/6/2017, n.103)
Riferimento alla disciplina delle notifiche e alla giurisprudenza sul valore della nomina del difensore nelle fasi iniziali; la Corte distingue i casi in cui l'elezione di domicilio nei primi atti non sia sufficiente da sola a provare conoscenza effettiva dal caso concreto, dove la stabilità del rapporto era dimostrata.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Norme sulle nullità delle notificazioni; il ricorrente deduceva nullità assoluta per notifiche al domicilio ritenuto non più valido, ma la Corte è giunta a valutare regolarità delle notifiche in base alla persistenza dell'elezione di domicilio.
art. 6 CEDU
Richiama il diritto a un giusto processo; la giurisprudenza e la Corte hanno valutato la 'conoscenza incolpevole' alla luce dell'art.6. L'ignoranza incolpevole è esclusa quando emergono atti idonei a far ritenere che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento.
art. 175, comma 2 cod. proc. pen. (testo anteriore alla legge n.67/2014)
Richiamato per confronti dottrinari e giurisprudenziali sul rapporto tra rescissione e restituzione nel termine; la Corte osserva che non si può automatizzare la valutazione della scusabilità della mancata conoscenza in base alla tipologia dell'atto ricevuto.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore conserva efficacia fino a revoca formale: la rinuncia del difensore non annulla di per sé l'elezione, purché non risulti comunicata all'autorità la non accettazione delle notifiche.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza è necessario provare, non solo l'assenza materiale, ma l'incolpevolezza: in particolare che non sussisteva un rapporto professionale stabile che potesse trasferire l'informazione del procedimento all'imputato.
- L'espulsione dell'imputato non determina automaticamente l'interruzione del rapporto con il difensore né esclude in via automatica la conoscenza del procedimento; la valutazione è caso per caso e si tiene conto di comportamenti concreti (attività difensiva del domiciliatario, mancata revoca dell'elezione, ecc.).
- Le notifiche eseguite regolarmente presso il domicilio eletto dal difensore sono efficaci salvo che si dimostri che il domiciliatario non aveva accettato le notifiche o che il rapporto si era concretamente interrotto e ciò era noto alle parti o all'autorità.
- In situazioni analoghe: raccogliere e conservare prove (comunicazioni di rinuncia, e-mail, raccomandate, attestazioni del difensore) che mostrino l'interruzione del rapporto; chiedere la revoca formale dell'elezione di domicilio o la comunicazione ufficiale al giudice se si intende interrompere il rapporto; in mancanza di queste formalità la giurisprudenza tende a ritenere valide le notifiche e a escludere l'incolpevole mancata conoscenza.
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