Ordinanza n. 230/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: dell’ordinanza (foglio di via obbligatorio) di allontanamento dal Comune di Reggio Calabria, con ingiunzione di non farvi ritorno per la durata di anni due, emessa dal Questore di Reggio Calabria RCPQ-OMISSIS- e notificata all'odierno ricorrente il 22.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio dal Comune di Reggio Calabria, con divieto di ritorno per due anni, adottato dal Questore di Reggio Calabria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il foglio di via obbligatorio notificatogli il 22 marzo 2025. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di ricorso. Il provvedimento impugnato richiama la sussistenza di elementi di fatto ritenuti validi per l’allontanamento e precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, nonché una comunicazione di notizia di reato del 2 marzo 2025 relativa alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura di Reggio Calabria tutti gli atti sottesi al procedimento e quelli menzionati nel foglio di via, inclusi gli elementi di fatto posti a fondamento della misura, gli atti relativi ai precedenti di polizia, chiarimenti documentati sui carichi pendenti e sullo stato degli eventuali procedimenti penali, con particolare riferimento alla notizia di reato del 2 marzo 2025, nonché copia della relazione trasmessa al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. L’incombente è stato posto a carico della Questura, da eseguire mediante il processo amministrativo telematico entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. È stata fissata per la prosecuzione l’udienza di merito del 24 giugno 2026. Disposto inoltre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Norma richiamata in relazione alla comunicazione di notizia di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; il testo non contiene una valutazione nel merito della sua applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un foglio di via obbligatorio dipende dagli elementi di fatto e dai precedenti richiamati nel provvedimento, il giudice può acquisire d’ufficio gli atti sottesi al procedimento e la documentazione necessaria a verificare l’effettiva consistenza dei presupposti della misura.
- L’autorità di pubblica sicurezza destinataria di un ordine istruttorio deve depositare gli atti richiesti secondo le modalità del processo amministrativo telematico e nel termine perentorio fissato dal giudice.
- Prima di decidere sulla domanda di annullamento di un provvedimento di pubblica sicurezza, il giudice può rinviare la definizione della controversia e disporre l’acquisizione della documentazione relativa ai precedenti di polizia, ai carichi pendenti e allo stato dei procedimenti penali richiamati nell’atto impugnato.
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