Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5820/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione e porto di arma comune clandestina con due motivi principali: (1) censura di utilizzabilità della confessione scritta resa ai Carabinieri (art. 63, comma 2 c.p.p.) e contestazione della prova circa la detenzione e la corrispondenza dell'arma sequestrata con quella usata nella rapina; si denunciava inoltre violazione dell'art. 350, comma 7 c.p.p. rispetto al successivo interrogatorio e carenza probatoria perché l'arma non sarebbe stata descritta in informativa né testimoniata dalla polizia giudiziaria; (2) domanda di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., stante la condotta dell'imputato che avrebbe fatto recuperare l'arma alla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che i documenti prodotti durante le sommarie informazioni sono utilizzabili (l'art. 63, comma 2 c.p.p. riguarda le dichiarazioni e non i documenti) e ha dato valore alla conferma, resa con le garanzie difensive, delle indicazioni dell'imputato che ha condotto i Carabinieri al luogo di occultamento dell'arma, dimostrando la sua disponibilità materiale. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione comparativa tra immagini video e foto dell'arma ai fini della corrispondenza probatoria. Sul secondo motivo ha escluso la rilevanza autonoma della condotta successiva quale causa di non punibilità per tenuità: la richiesta non era stata sollevata in appello e, comunque, il comportamento post-fatto non rende automaticamente "particolarmente tenue" un'offesa che non lo era al momento del fatto; occorre una valutazione complessiva secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Il divieto contenuto riguarda le dichiarazioni rese senza garanzie difensive, ma non impedisce l'utilizzabilità di documenti o memorie prodotti durante le sommarie informazioni; la Corte ha confermato che tali documenti possono essere presi in considerazione.

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come violato rispetto al successivo interrogatorio; la Corte non ha ritenuto che ne derivi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte con garanzie, né che il vizio precluda la valutazione probatoria.

  • art. 237, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di acquisire d'ufficio documenti dall'imputato; la Corte ricorda questa facoltà a conferma che documenti prodotti possono essere utilizzati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme processuali e vizio di motivazione).

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte sottolinea che la condotta successiva del reo, di per sé, non trasforma automaticamente l'offesa in "particolarmente tenue" e che la relativa richiesta deve essere espressa e valutata nel giudizio complessivo.

  • art. 133, cod. pen.

    Contiene i parametri per la determinazione della pena e per valutare l'entità dell'offesa; la Corte indica che la valutazione della tenuità va fatta alla stregua di questi criteri.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale sanzione oltre al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I documenti o memorie prodotti durante sommarie informazioni rese senza garanzie difensive possono essere utilizzati in giudizio: il divieto dell'art. 63, comma 2 c.p.p. riguarda le dichiarazioni e non automaticamente tutti i documenti.
  • Una successiva dichiarazione resa con le garanzie difensive può sanare vizi relativi a precedenti acquisite senza garanzie, specie se il contenuto viene confermato dall'imputato.
  • Condurre le forze di polizia al luogo dove è occultata un'arma è elemento probatorio utile a dimostrare la disponibilità materiale dell'arma e, quindi, il concorso nella detenzione/porto.
  • La corrispondenza tra arma sequestrata e arma utilizzata può essere valutata anche mediante confronto di immagini e altri elementi tecnici: il giudice di merito può effettuare valutazioni dirette sulle prove visive, salva la normale valutazione di gravità e attendibilità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una specifica richiesta e una valutazione complessiva secondo i parametri dell'art. 133; la sola condotta successiva riparatoria non basta a qualificare automaticamente il fatto come "particolarmente tenue".
  • Le questioni procedurali o probatorie non sollevate tempestivamente nei gradi di giudizio previsti possono essere dichiarate manifestamente infondate: è importante formulare richieste e deduzioni processuali nei termini utili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.