Cassazione Penale, Ordinanza n. 17073/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di carte di credito provenienti da rapina. Dalla motivazione emerge che la decisione di merito si fondava sulla ricezione e sull'uso indebito di carte di pagamento, ritenute provento di delitto, con valorizzazione sia della consapevolezza della provenienza illecita sia della compatibilità temporale tra la sottrazione e l'utilizzo delle carte. Il ricorso articolava due motivi: il primo contestava la tenuta logica e probatoria della ricostruzione di merito, ma senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata; il secondo chiedeva la qualificazione del fatto come ricettazione di lieve entità, assumendo la compatibilità con tale figura, ma la censura veniva reputata priva di concreto supporto fattuale e incompatibile con il valore spendibile delle carte elettroniche utilizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era solo ripropositivo delle doglianze di merito e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il secondo motivo era manifestamente infondato perché la qualificazione del fatto come ricettazione di lieve entità non trovava base in elementi concreti ed era incompatibile con il valore finanziario delle carte utilizzate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non consentito il primo e manifestamente infondato il secondo
La Corte richiama il limite di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione, che devono essere specifici, correlati alla motivazione impugnata e non meramente ripetitivi delle doglianze di merito.
La qualificazione attenuata della ricettazione presuppone elementi concreti che giustifichino la minore offensività del fatto; non è compatibile, nel caso esaminato, con il valore spendibile delle carte elettroniche utilizzate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La necessaria correlazione tra motivo di ricorso e motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente di indicare puntualmente gli specifici errori logici o giuridici della decisione, non essendo sufficiente una critica generica alla valutazione delle prove.
- La qualificazione del fatto come ricettazione di lieve entità richiede un effettivo supporto fattuale e non può essere riconosciuta quando il bene oggetto della condotta presenti un apprezzabile valore economico o finanziario.
- L'errore percettivo dedotto contro la decisione di merito non è idoneo a fondare l'annullamento se non incide in modo decisivo sulla tenuta complessiva della motivazione.
Come è indicizzato
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