Cassazione Civile, Ordinanza n. 19877/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Lazio n. 5607/2018, depositando sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta sia dalla ricorrente sia dalla controricorrente, con richiesta congiunta di declaratoria di estinzione del processo e compensazione delle spese, in ragione dell'adesione alla definizione agevolata. Il Comune destinatario dell'originaria controversia è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, come richiesto congiuntamente. Ha inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della misura e la sua non estensibilità ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente depositata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di rinuncia concordata tra le parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese se richiesta congiuntamente.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni è misura eccezionale e sanzionatoria, non suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, di regola, la formazione di un esito di soccombenza processuale in senso stretto ai fini delle spese, ove le parti abbiano concordato la compensazione.
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