Cassazione Civile, Ordinanza n. 24290/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare nei confronti di un architetto, al quale era stata confermata la sospensione dall'esercizio della professione per aver assunto l'incarico di collaudatore in corso d'opera senza possedere, secondo l'organo disciplinare, il requisito dell'iscrizione all'albo da almeno dieci anni previsto dall'art. 67 del D.P.R. 380/2011. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolando 17 motivi, tutti incentrati su vizi processuali e sostanziali: nullità della notifica degli atti disciplinari e della sospensione; omessa pronuncia su eccezioni di prescrizione e su questioni relative alla rilevanza disciplinare dell'incarico differito; violazione del diritto di difesa per asserita mancata contestazione specifica dei fatti e per mancata valutazione di documenti e memorie difensive; violazione delle norme deontologiche e della CEDU; erronea valutazione della lettera di incarico e dell'allegato di accettazione; insussistenza di falsità nella dichiarazione resa al committente; sproporzione della sanzione; applicazione di norme non vigenti al momento dei fatti. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle numerose censure, ritenendo il ricorso inammissibile per difetto di un'adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la Corte, il ricorso non consentiva di comprendere in modo sufficiente l'origine della controversia, lo svolgimento del procedimento disciplinare, le difese svolte nei vari gradi e le ragioni delle decisioni impugnate; mancava dunque il quadro fattuale minimo necessario per scrutinare le doglianze. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali
Il requisito di specifica esposizione dei fatti è prescritto a pena di inammissibilità e deve consentire, dal solo ricorso, la piena comprensione della vicenda e il controllo di ammissibilità, pertinenenza e fondatezza dei motivi.
art. 67, D.P.R. 380/2011
requisito dell'iscrizione all'albo da almeno dieci anni
È richiamato come presupposto sostanziale dell'incarico di collaudatore in corso d'opera, la cui mancanza ha dato origine al procedimento disciplinare.
È invocato dal ricorrente in più motivi, ma la Corte non entra nel merito delle relative doglianze perché il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza dell'esposizione dei fatti.
È richiamato tra le norme asseritamente violate per omessa pronuncia, ma senza scrutinio nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 24 Cost.
È invocato a sostegno della censura sul diritto di difesa e sulla mancata specificazione dei fatti contestati nel procedimento disciplinare.
art. 2 CEDU
Richiamato dal ricorrente tra le norme convenzionali invocate, senza esame nel merito.
art. 6, comma 1 e comma 3, lett. d), CEDU
Richiamato dal ricorrente per dedurre violazioni del giusto processo e del diritto di difesa, senza esame nel merito.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente insieme alle garanzie del giusto processo, ma non scrutinato per la declaratoria di inammissibilità.
art. 37, comma 3, codice deontologico
Richiamato nel quadro delle censure contro la decisione disciplinare.
art. 38, comma 1, codice deontologico
Richiamato in relazione alla prescrizione e alla disciplina della sanzione.
art. 40, comma 1, codice deontologico
Richiamato per contestare la valutazione della condotta professionale e la pretesa insussistenza dell'illecito.
art. 40, comma 2, codice deontologico
Invocato per sostenere che la condotta andasse valutata complessivamente sulla base del mandato professionale.
art. 41, comma 2, punto 2, e comma 4, secondo capoverso, codice deontologico
Richiamato a proposito della proporzionalità della sanzione e dell'elemento soggettivo della violazione disciplinare.
art. 44 codice deontologico
Richiamato per censurare l'applicazione di norme non vigenti al tempo dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario un autonomo, chiaro e completo svolgimento sommario dei fatti sostanziali e processuali: il giudice di legittimità deve poter comprendere la vicenda e i motivi solo dal ricorso, senza attingere ad altre fonti.
- La mancanza di una sufficiente esposizione dei fatti di causa impedisce lo scrutinio delle censure, anche quando il ricorso contenga molte doglianze di merito e di rito: in tal caso la sanzione è l'inammissibilità.
- Nei giudizi disciplinari, le doglianze su nullità delle notifiche, omessa pronuncia, violazioni del diritto di difesa, valutazione delle prove e proporzionalità della sanzione restano assorbite se l'impugnazione di legittimità non fornisce il quadro fattuale e processuale indispensabile per valutarle.
- L'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso è funzionale non solo alla comprensione della controversia, ma anche alla verifica di ammissibilità, pertinenza e fondatezza di ciascun motivo.
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