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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23877/2020 del 29/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso l'esenzione dal contributo unificato per il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 23, comma 10, della L. 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (nella versione anteriore alla modifica del 2009), sostenendo che l'opposizione all'esecuzione dovesse ritenersi esente dal contributo unificato come l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente per carenza di argomentazione e di individuazione del "tertium comparationis". Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 23, comma 10, della L. 24/11/1981 n. 689 ("gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta") si applica esclusivamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non possa essere estesa, per interpretazione analogica o estensiva, al giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il quale è disciplinato dal codice di procedura civile e non dal rito speciale della L. 689/1981. La Corte ha inoltre compensato le spese processuali e dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 23, comma 10

    gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta

    La Corte ha interpretato questa norma come limitativa al solo giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione disciplinato dalla stessa legge, escludendone l'estensione ai giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 10, comma 1

    Riferita alla disciplina dell'esenzione dal contributo unificato; la Corte ha ritenuto che l'esenzione di cui a tale norma (nel testo anteriore alla modifica del 2009) non possa essere applicata al giudizio di opposizione all'esecuzione, essendo la norma esentativa da interpretare in via stretta.

  • Codice di procedura civile, art. 615

    L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è fondata sul codice di procedura civile e non rientra nel regime esentativo speciale previsto per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione; pertanto è soggetta al contributo unificato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il motivo, pure intitolato come omesso esame di un fatto decisivo (n.5), è stato riclassificato ex officio dalla Corte come vizio di violazione di legge rientrante nell'art. 360, comma 1, n. 3; la riclassificazione è ammessa se dalla formulazione emerge il tipo di vizio denunciato.

  • Costituzione, artt. 3 e 24

    La questione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente (presunta violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa) è stata dichiarata manifestamente inammissibile per mancata esposizione dei "termini e motivi" e per l'assenza di un termine di paragone concreto (tertium comparationis). Inoltre la Corte richiama la discrezionalità del legislatore nel differenziare regimi impositivi e la distinzione tra oneri razionalmente collegati all'azione e oneri che ostacolano la tutela giurisdizionale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha rilevato l'applicabilità della norma in tema di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, dando atto dell'obbligo del ricorrente di versare tale somma se dovuta.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie e agevolazioni processuali sono interpretate strettamente: non si possono estendere ad ambiti diversi da quelli espressamente previsti dalla norma.
  • Un'esenzione prevista in una legge speciale (es. L. 689/1981 per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione) vale solo per il rito disciplinato in quella legge e non per procedimenti ancorati al codice di procedura civile.
  • Il legislatore ha discrezionalità nel differenziare trattamenti fiscali tra fattispecie processuali eterogenee; la differenziazione non costituisce automaticamente violazione del principio di uguaglianza.
  • Per proporre una questione di incostituzionalità è necessaria una motivazione articolata che indichi i "termini e motivi" e il parametro di confronto (tertium comparationis); altrimenti la questione è manifestamente inammissibile.
  • In Cassazione la qualificazione formale del motivo può essere riqualificata dal giudice: è possibile che un motivo intitolato secondo un comma venga trattato sotto un diverso comma se dalla prospettazione emerge il vizio effettivamente denunciato.
  • La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese processuali; tuttavia l'infondatezza del ricorso comporta comunque il rigetto e, se dovuto, l'obbligo di versare i contributi previsti.

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