Cassazione Penale, Ordinanza n. 21606/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per bancarotta documentale semplice, con pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per bancarotta documentale semplice, ritenuta colposa, con pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione e mancata prova della responsabilità, sostenendo in sostanza di essere solo amministratrice formale o "testa di legno" e di non avere avuto una reale ingerenza nella gestione societaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, privo di puntuale confronto critico con la motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che la mera assunzione formale della carica gestoria non esonera dalla responsabilità per i reati fallimentari documentali, poiché l'amministratore formale resta destinatario degli obblighi di regolare tenuta e conservazione dei libri contabili e, se delega ad altri o consente ad altri la gestione, conserva un dovere di vigilanza la cui violazione può fondare responsabilità penale anche ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice in tema di bancarotta documentale semplice, per cui l'amministratore formale non è automaticamente esente da responsabilità.
Richiamato insieme all'art. 216 l. fall. per affermare che i reati fallimentari documentali non escludono la responsabilità del gestore formale.
Richiamato nel medesimo passaggio sui reati fallimentari documentali e sulla responsabilità dell'amministratore formale.
Indicato come base del dovere dell'amministratore di tenere e conservare regolarmente i libri contabili e di vigilare sull'operato di delegati o amministratori di fatto.
Richiamato per affermare che la responsabilità può derivare anche dall'omesso impedimento dell'evento, quando l'amministratore formale venga meno al dovere di vigilanza.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e puntualmente correlato alla motivazione della sentenza impugnata; non sono ammissibili censure generiche, indeterminate o meramente assertive che ripropongano questioni già disattese in appello.
- La mera qualità di amministratore solo formale non esclude automaticamente la responsabilità per i reati fallimentari documentali, poiché il soggetto che riveste la carica resta destinatario degli obblighi di corretta tenuta e conservazione della contabilità.
- Se l'amministratore formale delega in concreto la contabilità o consente che altri gestiscano di fatto la società, permane un dovere di vigilanza sull'operato dei delegati; la sua violazione può fondare responsabilità penale anche in base all'art. 40, comma 2, c.p.
- La tesi dell'estraneità per mero schermo societario o "testa di legno", se non supportata da specifiche deduzioni e da un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non è idonea a superare la condanna nei reati fallimentari documentali.
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