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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20958/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appellante)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita rimasto inadempiuto e dai successivi atti di disposizione con cui il promissario acquirente, per sottrarre beni alle pretese creditorie dell'altra parte, aveva trasferito un immobile alla moglie e un altro alle figlie. In primo grado era stata accolta la domanda di responsabilità contrattuale e la revocatoria della vendita alla moglie, mentre era stata respinta la revocatoria verso le figlie. In appello la moglie aveva impugnato la decisione; il marito si era costituito aderendo alle ragioni della sentenza e chiedendone la conferma. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado e compensato le spese tra i coniugi, valorizzando la sostanziale acquiescenza dell'appellato, che non aveva svolto una reale attività difensiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché, dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., essa sarebbe consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni e perché egli aveva comunque svolto difese e ottenuto la conferma della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la compensazione delle spese era giustificata sia dalla situazione di reciproca soccombenza, poiché il ricorrente era già risultato parzialmente soccombente in primo grado e in appello aveva chiesto la conferma di quella decisione, sia dalla circostanza che l'appellato, pur formalmente costituito, non aveva effettivamente contrastato l'appello ma si era limitato a prestare acquiescenza alla sentenza impugnata. La Corte ha chiarito che il contenuto sostanziale dell'attività difensiva rileva più del mero deposito di atti formali. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che la compensazione può essere giustificata dalla reciproca soccombenza e, in difetto di reale attività difensiva dell'appellato, da un motivo grave ed eccezionale

  • legge n. 162 del 2014

    richiamata come riforma dell'art. 92 c.p.c. che limita la compensazione fuori dai casi di reciproca soccombenza

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione può essere legittimamente disposta quando sussista una sostanziale reciproca soccombenza, anche se una parte abbia formalmente chiesto la conferma della decisione di primo grado.
  • Ai fini della valutazione dell'attività difensiva, conta il contenuto sostanziale della difesa e non il solo deposito formale di atti: se la parte appellata non contrasta realmente l'impugnazione e si limita ad un'acquiescenza sostanziale, tale circostanza può integrare un valido motivo per compensare le spese.
  • La contestazione della compensazione delle spese non è fondata quando la parte ricorrente non dimostri che la decisione impugnata abbia violato i limiti legali alla compensazione, specie in presenza di una situazione processuale che mantenga elementi di soccombenza reciproca.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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