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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto relativo a interventi su componenti di un motore elettrico di una motonave. La società appaltatrice aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di una fattura relativa ad attività di ripristino ed eliminazione di vizi/difetti, sostenendo di aver svolto interventi resi necessari da una errata costruzione del supporto cuscinetti. La società committente aveva proposto opposizione, contestando il credito e chiedendo a sua volta il pagamento di proprie fatture per lavori eseguiti e non saldati. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la domanda della società appaltatrice nel giudizio di opposizione fosse nuova e diversa da quella monitoria, perché configurata come domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 99 c.p.c., 1668 e 2907 c.c., sostenendo che domanda monitoria e domanda in opposizione avevano identico petitum e causa petendi, essendo entrambe fondate sulle spese sostenute per eliminare i vizi dell’opera e quindi riconducibili al rimedio di cui all’art. 1668 c.c.; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su altri motivi di appello, relativi all’imputabilità dei vizi alla società appaltatrice e alla valutazione delle prove testimoniali e documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso principale. Ha affermato che i fatti posti a base della pretesa monitoria e quelli dedotti nel giudizio di opposizione erano coincidenti e che la domanda andava interpretata alla luce del suo contenuto sostanziale, non delle formule usate. Ha quindi censurato la Corte d’appello per aver erroneamente qualificato come nuova la domanda e per non aver esaminato il merito della pretesa creditoria, trascurando che, in tema di appalto, i rimedi per difformità o vizi ex art. 1668 c.c. prevalgono sulla disciplina generale dell’inadempimento. Ha inoltre rilevato l’effettiva omissione di pronuncia sui motivi di appello concernenti l’imputabilità dei vizi e la valutazione delle prove. Le ulteriori deduzioni della controricorrente sono state considerate mere difese e assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame. Il testo fornito si interrompe prima dell’indicazione completa del dispositivo, ma l’esito ricavabile è di cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata per sostenere la corretta individuazione della domanda proposta in giudizio

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1668 c.c.

    nei contratti di appalto disciplina i rimedi del committente per difformità o vizi dell’opera; prevale sulle regole generali dell’inadempimento e consente la domanda di eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore, oltre agli ulteriori rimedi previsti

  • art. 1667 c.c.

    richiamato per affermare che termini di decadenza e prescrizione si applicano anche all’azione risarcitoria collegata ai vizi dell’opera

  • art. 1453 c.c.

    le regole generali sulla risoluzione per inadempimento sono recessive rispetto alla disciplina speciale dell’appalto in materia di vizi e difformità

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla tutela giudiziale del diritto

  • art. 2931 c.c.

    evocato per indicare che la condanna all’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore può essere eseguita nelle forme dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza conseguente a omessa pronuncia

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve decidere sul rapporto sostanziale dedotto, compiendo un’autonoma valutazione di tutte le prove e delle contestazioni, e non limitarsi a verificare la legittimità formale dell’ingiunzione.
  • La domanda giudiziale va interpretata secondo il contenuto sostanziale complessivo dell’atto e degli elementi allegati, senza necessità di formule sacramentali; rilevano anche deduzioni istruttorie e documenti prodotti, purché non si alteri il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In materia di appalto, la disciplina speciale dei vizi e delle difformità dell’opera di cui all’art. 1668 c.c. prevale sulle regole generali dell’inadempimento; il committente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore e, nei limiti consentiti, anche la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
  • L’azione risarcitoria connessa ai vizi dell’opera è funzionalmente collegata ai rimedi dell’art. 1668 c.c. e non può essere qualificata automaticamente come domanda autonoma e diversa solo perché formulata in termini risarcitori.
  • L’omessa pronuncia su motivi di appello ritualmente proposti integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza censurabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoOpposizioni esecutive
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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