Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto relativo a interventi su componenti di un motore elettrico di una motonave. La società appaltatrice aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di una fattura relativa ad attività di ripristino ed eliminazione di vizi/difetti, sostenendo di aver svolto interventi resi necessari da una errata costruzione del supporto cuscinetti. La società committente aveva proposto opposizione, contestando il credito e chiedendo a sua volta il pagamento di proprie fatture per lavori eseguiti e non saldati. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la domanda della società appaltatrice nel giudizio di opposizione fosse nuova e diversa da quella monitoria, perché configurata come domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 99 c.p.c., 1668 e 2907 c.c., sostenendo che domanda monitoria e domanda in opposizione avevano identico petitum e causa petendi, essendo entrambe fondate sulle spese sostenute per eliminare i vizi dell’opera e quindi riconducibili al rimedio di cui all’art. 1668 c.c.; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su altri motivi di appello, relativi all’imputabilità dei vizi alla società appaltatrice e alla valutazione delle prove testimoniali e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso principale. Ha affermato che i fatti posti a base della pretesa monitoria e quelli dedotti nel giudizio di opposizione erano coincidenti e che la domanda andava interpretata alla luce del suo contenuto sostanziale, non delle formule usate. Ha quindi censurato la Corte d’appello per aver erroneamente qualificato come nuova la domanda e per non aver esaminato il merito della pretesa creditoria, trascurando che, in tema di appalto, i rimedi per difformità o vizi ex art. 1668 c.c. prevalgono sulla disciplina generale dell’inadempimento. Ha inoltre rilevato l’effettiva omissione di pronuncia sui motivi di appello concernenti l’imputabilità dei vizi e la valutazione delle prove. Le ulteriori deduzioni della controricorrente sono state considerate mere difese e assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame. Il testo fornito si interrompe prima dell’indicazione completa del dispositivo, ma l’esito ricavabile è di cassazione con rinvio.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma violata per sostenere la corretta individuazione della domanda proposta in giudizio
l’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
nei contratti di appalto disciplina i rimedi del committente per difformità o vizi dell’opera; prevale sulle regole generali dell’inadempimento e consente la domanda di eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore, oltre agli ulteriori rimedi previsti
richiamato per affermare che termini di decadenza e prescrizione si applicano anche all’azione risarcitoria collegata ai vizi dell’opera
le regole generali sulla risoluzione per inadempimento sono recessive rispetto alla disciplina speciale dell’appalto in materia di vizi e difformità
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla tutela giudiziale del diritto
evocato per indicare che la condanna all’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore può essere eseguita nelle forme dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza conseguente a omessa pronuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve decidere sul rapporto sostanziale dedotto, compiendo un’autonoma valutazione di tutte le prove e delle contestazioni, e non limitarsi a verificare la legittimità formale dell’ingiunzione.
- La domanda giudiziale va interpretata secondo il contenuto sostanziale complessivo dell’atto e degli elementi allegati, senza necessità di formule sacramentali; rilevano anche deduzioni istruttorie e documenti prodotti, purché non si alteri il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In materia di appalto, la disciplina speciale dei vizi e delle difformità dell’opera di cui all’art. 1668 c.c. prevale sulle regole generali dell’inadempimento; il committente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore e, nei limiti consentiti, anche la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
- L’azione risarcitoria connessa ai vizi dell’opera è funzionalmente collegata ai rimedi dell’art. 1668 c.c. e non può essere qualificata automaticamente come domanda autonoma e diversa solo perché formulata in termini risarcitori.
- L’omessa pronuncia su motivi di appello ritualmente proposti integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza censurabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.
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