Cassazione Civile, Sentenza n. 11003/2020 del 09/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il dipendente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 9.561,60, a titolo di assegno personale non riassorbibile relativo al periodo ottobre 2013-dicembre 2014, corrispondente alla differenza tra il trattamento economico percepito presso il precedente datore di lavoro, l’Ente sardo acquedotti e fognature, e quello spettante presso la società subentrata nella gestione del servizio idrico regionale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione della società al decreto ingiuntivo e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 19 gennaio 2018, aveva rigettato l’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, L.R. Sardegna n. 10/2005, dell’art. 101, comma 2, CCRL Sardegna e degli artt. 3, 36 e 41 Cost. Sosteneva che l’assegno spettasse al lavoratore soltanto in ragione dell’incarico conferitogli e non dovesse essere incluso nel trattamento economico da garantire in occasione del trasferimento, poiché ciò avrebbe determinato una disparità rispetto ai dipendenti non trasferiti, che percepivano l’emolumento solo durante l’incarico e fino alla sua scadenza. Il lavoratore ha eccepito che la questione era preclusa dal giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla sentenza del Tribunale di Cagliari dell’11 maggio 2012, n. 1123, relativa al diritto all’inclusione del medesimo assegno nel trattamento economico, per mensilità diverse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti aveva già accertato il diritto del lavoratore all’inclusione dell’assegno personale non riassorbibile nel trattamento economico spettantegli dopo il trasferimento. Il giudicato riguardava le mensilità da gennaio a marzo 2009, mentre la controversia corrente riguardava il periodo da ottobre 2013 a dicembre 2014; tuttavia, entrambe le cause concernevano il medesimo rapporto giuridico e il medesimo diritto, sicché l’accertamento di una questione fondamentale comune, costituente premessa logica indispensabile della precedente decisione, precludeva il riesame anche per il diverso periodo. La Corte ha precisato che il resistente aveva trascritto nel controricorso il contenuto del giudicato in misura sufficiente a rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione. Ha condannato la società alle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
E ciò ha fatto con la debita trascrizione del giudicato (a pgg. da 11 a 14 del controricorso), così osservando il principio di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, da rispettare anche nel caso di specie (di interpretazione del giudicato, sia pure regola del caso concreto e pertanto questione di diritto oggetto di accertamento diretto), in modo da consentire al giudice di legittimità l’esercizio dell’attività nomofilattica, ad esso propria, possibile soltanto se la sentenza da esaminare sia messa in tal guisa a disposizione.
Chi invoca in sede di legittimità un giudicato esterno deve trascriverne il contenuto nel ricorso o nel controricorso in modo da rispettare il principio di specificità e consentire alla Corte di esaminarlo direttamente.
art. 34 c.p.c.
E ciò senza necessità, al fine di formazione del giudicato esterno sullo stesso, di una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, come previsto dall’art. 34 c.p.c., posto che tale norma è intesa a disciplinare il profilo dell’individuazione della competenza per materia o per valore del giudice dell’intera causa in caso di pregiudizialità in senso tecnico e non già soltanto in senso logico giuridico.
L’art. 34 c.p.c. disciplina la competenza del giudice quando una questione pregiudiziale in senso tecnico deve essere decisa con efficacia di giudicato; non è necessario formulare una domanda ai sensi di tale norma perché si formi giudicato esterno su una questione pregiudiziale in senso logico-giuridico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Tra le stesse parti, il giudicato formatosi su un rapporto giuridico preclude il riesame, in un successivo giudizio relativo al medesimo rapporto, delle questioni di fatto e di diritto che costituiscono premessa logica indispensabile della precedente statuizione, quando il punto fondamentale accertato è comune alle due cause; la preclusione può operare anche se il successivo giudizio riguarda periodi diversi o ha un petitum e finalità differenti.
- L’efficacia del giudicato riguarda le questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione, entro i limiti oggettivi definiti dalla causa petendi e dal bene della vita dedotto; non si estende invece al mero accertamento di fatti storici compiuto nella motivazione come tale.
- Per invocare in cassazione un giudicato esterno, la parte deve mettere la relativa sentenza a disposizione della Corte mediante trascrizione sufficiente a rispettare gli oneri di specificità previsti dall’art. 366 c.p.c.; ciò vale anche quando occorra interpretare il giudicato come regola del caso concreto.
- Il giudicato esterno su una questione pregiudiziale in senso logico-giuridico non richiede una domanda di parte volta a ottenere una decisione con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 c.p.c., disposizione riferita alla pregiudizialità in senso tecnico e ai profili di competenza per materia o valore.
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