Cassazione Civile, Sentenza n. 11002/2020 del 09/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore ed ente pubblico)
La controversia
Un lavoratore già dipendente dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature aveva chiesto il pagamento di compensi incentivanti previsti dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, per attività svolte nell’ambito di lavori pubblici. Il Tribunale aveva condannato la società subentrata, in solido con la Regione Sardegna, al pagamento di Euro 926,35 oltre accessori per i lavori svolti prima del trasferimento del ramo d’azienda e, in via esclusiva, al pagamento di Euro 2.885,97 oltre accessori per lavori svolti successivamente. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 27 gennaio 2017, aveva rigettato l’appello della società, ritenendo applicabile l’art. 2112 c.c. e riconoscendo la responsabilità della società per i crediti retributivi connessi al rapporto trasferito. In Cassazione la società ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e della L. n. 109 del 1994, sostenendo che il compenso incentivante non sarebbe spettato per le attività successive al trasferimento, in ragione dell’esclusione prevista per le società a capitale pubblico che producono beni o servizi non destinati al mercato in libera concorrenza. Con il secondo ha contestato la propria responsabilità solidale per i crediti maturati prima del subentro, richiamando la legislazione regionale che attribuiva all’ente di provenienza la liquidazione dei crediti esigibili e sostenendo che il trasferimento derivava da un atto autoritativo e da mobilità tra amministrazioni pubbliche. Con il terzo ha dedotto violazione della L. n. 109 del 1994 e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che l’ordine dei pagamenti per i lavori del periodo 2003-2005 spettasse esclusivamente all’ente in liquidazione e che non gli fossero stati trasferiti i finanziamenti pubblici necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata dalla sentenza impugnata, e la ricorrente non aveva indicato né trascritto gli atti dei giudizi di merito dai quali risultasse che la questione fosse stata tempestivamente sollevata; il motivo era quindi generico ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo. Ha ritenuto che la previsione regionale relativa alla liquidazione dei crediti da parte dell’ente di provenienza non escludesse la responsabilità solidale della cessionaria prevista dall’art. 2112 c.c. e che tale norma fosse applicabile anche quando il trasferimento d’azienda fosse riconducibile a un atto autoritativo, purché fosse accertata la cessione di elementi materiali significativi tra le imprese. La censura di omesso esame era inoltre inammissibile in presenza di doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito e la loro diversità. Il ricorso è stato pertanto rigettato. La società è stata condannata a rifondere a ciascuna parte controricorrente Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Esso prevede, infatti, la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, sul presupposto di vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda
La responsabilità solidale del cessionario per i crediti del lavoratore già maturati sussiste quando il rapporto di lavoro è in essere al momento del trasferimento, indipendentemente dalla conoscenza o conoscibilità dei crediti da parte del cessionario.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
ciò riflettendosi sulla genericità del motivo, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e n. 6
Il motivo di ricorso per cassazione che solleva una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente e documentare gli atti dei giudizi di merito nei quali la questione sarebbe stata proposta; in difetto, è generico e inammissibile.
L.R. Sardegna n. 10 del 2005, artt. 1 e 2
E’ innanzi tutto priva di alcuna conferenza la previsione oggetto della legge regionale denunciata, in ordine alla liquidazione da parte dell’ente di provenienza di tutti i crediti esigibili maturati dal prestatore all’atto del trasferimento, in quanto radicante la responsabilità (principale, siccome diretta) dell’ente datore all’epoca di maturazione del diritto retributivo del prestatore, rispetto a quella solidale a carico della parte cessionaria del ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c..
La previsione regionale che impone all’ente di provenienza di liquidare i crediti esigibili maturati al trasferimento individua la responsabilità diretta di tale ente, ma non elimina la distinta responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 2112 c.c.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
ricorre nel caso di specie l’ipotesi di cd. “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis, in difetto di indicazione dalla parte ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità
In presenza di una doppia conforme, la parte che denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado e dimostrarne la diversità; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ricorre nel caso di specie l’ipotesi di cd. “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis, in difetto di indicazione dalla parte ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità
La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile, in caso di doppia conforme, se il ricorrente non specifica e dimostra la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cessionario risponde in solido con il cedente dei crediti del lavoratore maturati al momento del trasferimento d’azienda, se il rapporto di lavoro è in essere a quella data; la responsabilità non dipende dalla conoscenza o conoscibilità del credito da parte del cessionario.
- La disciplina dell’art. 2112 c.c. può applicarsi anche quando il trasferimento dell’azienda non derivi da un contratto tra cedente e cessionario, ma da un atto autoritativo, purché sia accertata la cessione di elementi materiali significativi tra le imprese.
- La previsione che pone a carico dell’ente cedente la liquidazione dei crediti maturati dal lavoratore non esclude, di per sé, la responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 2112 c.c.
- Il ricorrente per cassazione che deduce una questione non affrontata dalla decisione impugnata deve indicare specificamente e localizzare gli atti dei precedenti gradi nei quali la questione è stata proposta; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione e la dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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