Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11004/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per Euro 9.561,78, relativo all’assegno personale non riassorbibile del periodo ottobre 2013-dicembre 2014, corrispondente alla differenza tra il trattamento economico percepito presso il precedente datore di lavoro, l’Ente sardo acquedotti e fognature, e quello riconosciutogli dalla società subentrata nella gestione del servizio idrico. L’opposizione della società era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 1° ottobre 2018, aveva rigettato il suo appello, ritenendo che nel trattamento economico da conservare ai sensi della legge regionale sarda n. 10 del 2005 rientrasse anche la retribuzione accessoria e quindi l’assegno, già mantenuto al lavoratore al momento del trasferimento nell’agosto 2005, nonostante la successiva revoca o scadenza dell’incarico nel gennaio 2006. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2005, dell’art. 101, comma 2, del CCRL Sardegna e degli artt. 3, 36 e 41 Cost.: a suo avviso, l’assegno spettava esclusivamente in funzione dell’incarico e non doveva essere incluso nel trattamento economico garantito nel trasferimento, poiché ciò avrebbe determinato una disparità rispetto al personale non trasferito, che avrebbe percepito l’emolumento solo fino alla scadenza dell’incarico. Il lavoratore ha opposto il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla sentenza del Tribunale di Cagliari dell’11 maggio 2012, n. 1123, relativa al diritto alla medesima inclusione dell’assegno nel trattamento economico, per il diverso periodo gennaio-marzo 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la censura relativa alla disciplina dell’assegno. Ha ritenuto che il lavoratore avesse riprodotto nel controricorso, in modo conforme agli oneri di specificità, il contenuto della precedente sentenza passata in giudicato e che questa avesse accertato tra le stesse parti il diritto all’inclusione dell’assegno personale non riassorbibile nel trattamento economico dovuto dalla società in conseguenza del trasferimento. Tale accertamento riguardava il medesimo rapporto e il medesimo diritto, benché riferito a mensilità diverse, e precludeva il riesame della questione nel presente giudizio. La Corte ha precisato che l’efficacia preclusiva del giudicato comprende le questioni di fatto e di diritto costituenti premessa logica indispensabile della decisione, entro i limiti oggettivi della causa petendi e del petitum mediato, ma non il mero accertamento di fatti storici contenuto nella motivazione. Ha inoltre escluso che fosse necessaria una domanda ai sensi dell’art. 34 c.p.c., norma riferita alla pregiudizialità tecnica e ai profili di competenza. La società è stata condannata alle spese: Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    E ciò ha fatto con la debita trascrizione del giudicato (a pgg. da 11 a 14 del controricorso), così osservando il principio di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, da rispettare anche nel caso di specie (di interpretazione del giudicato, sia pure regola del caso concreto e pertanto questione di diritto oggetto di accertamento diretto), in modo da consentire al giudice di legittimità l’esercizio dell’attività nomofilattica, ad esso propria, possibile soltanto se la sentenza da esaminare sia messa in tal guisa a disposizione.

    Chi invoca in Cassazione un giudicato esterno deve riprodurre il contenuto della sentenza in modo da rispettare gli oneri di specificità e consentire alla Corte di esaminarla direttamente.

  • art. 34 c.p.c.

    E ciò senza necessità, al fine di formazione del giudicato esterno sullo stesso, di una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, come previsto dall’art. 34 c.p.c., posto che tale norma è intesa a disciplinare il profilo dell’individuazione della competenza per materia o per valore del giudice dell’intera causa in caso di pregiudizialità in senso tecnico e non già soltanto in senso logico giuridico.

    L’art. 34 c.p.c. disciplina la competenza per materia o valore quando una questione pregiudiziale in senso tecnico deve essere decisa con efficacia di giudicato; non impone una domanda di parte perché si formi il giudicato esterno su una premessa logico-giuridica indispensabile della decisione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico, il giudicato formatosi nel primo preclude il riesame delle questioni di fatto e di diritto che costituiscono premessa logica indispensabile della decisione, anche se il secondo giudizio riguarda periodi diversi o ha finalità e petitum immediato differenti, purché ricada entro i limiti oggettivi della causa petendi e del bene della vita già accertato.
  • Il giudicato non si estende al mero accertamento di fatti storici contenuto nella motivazione quando il giudice lo abbia compiuto soltanto per decidere sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio.
  • Per invocare in Cassazione un giudicato esterno occorre riprodurre la sentenza in modo conforme agli oneri di specificità, così da metterne il contenuto a disposizione della Corte per l’esame diretto.
  • La formazione del giudicato esterno su una questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale non richiede la domanda prevista dall’art. 34 c.p.c., disposizione riferita alla pregiudizialità in senso tecnico e ai correlati profili di competenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.