Parere n. 314/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Edoardo Cipolloni, avverso provvedimento di diniego inerente la richiesta di comando pervenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego alla richiesta di assegnazione in posizione di comando presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, funzionario giudiziario del Ministero della Giustizia, ha impugnato il diniego opposto alla richiesta di comando obbligatorio formulata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge n. 127/1997. La questione principale riguarda la giurisdizione sul provvedimento, qualificabile come atto di gestione del rapporto di lavoro di un dipendente pubblico privatizzato. Il Ministero remittente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia attiene infatti a un atto di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, relativo a personale il cui rapporto è privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell’art. 63 del medesimo decreto, tali controversie sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso straordinario è pertanto precluso dall’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010, che lo ammette esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. È stato richiamato anche l’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010 ai fini della devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La controversia riguarda un atto di gestione del rapporto di lavoro di un dipendente pubblico privatizzato e rientra, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; il difetto di giurisdizione comporta quindi l’inammissibilità ai sensi dell’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010.
Norme richiamate
art. 17, comma 14, legge n. 127/1997
È la disposizione invocata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per richiedere l’assegnazione del dipendente in posizione di comando.
art. 4, comma 2, d.l. n. 168/2016, convertito dalla legge n. 197/2016
È la disposizione richiamata dall’amministrazione giudiziaria a fondamento del diniego della richiesta di comando.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2…
Le controversie relative agli atti di gestione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato spettano al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
art. 7, comma 8, d.lgs. n. 104/2010
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Il ricorso straordinario non è esperibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
È richiamato nel dispositivo in relazione agli effetti della declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Massime di principio
- Le controversie concernenti atti di gestione del rapporto di lavoro di dipendenti pubblici privatizzati rientrano, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia sottostante è devoluta alla giurisdizione ordinaria, poiché l’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010 ne limita l’operatività alle controversie di giurisdizione amministrativa.
Diniego di comando di un dipendente pubblico privatizzato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un funzionario giudiziario del Ministero della Giustizia contro il diniego opposto alla richiesta di comando presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva richiesto l’assegnazione del dipendente in posizione di comando ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge n. 127/1997. Il Ministero della Giustizia, all’esito dell’istruttoria e sulla base del parere contrario dell’Ufficio di Gabinetto, aveva negato il comando, richiamando anche l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 168/2016, convertito dalla legge n. 197/2016.
Il dipendente aveva chiesto l’annullamento del diniego e la conseguente assegnazione in comando. L’amministrazione aveva successivamente confermato il diniego.
Questione di giurisdizione
Il Ministero remittente ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo inoltre, in via subordinata, l’infondatezza delle censure.
Il Consiglio di Stato ha qualificato il diniego come atto di gestione del rapporto di lavoro di un dipendente pubblico privatizzato. La controversia ricade quindi nell’ambito dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Effetti sul ricorso straordinario
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010, il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Poiché la controversia sul comando appartiene alla giurisdizione ordinaria, il ricorso straordinario non è ammissibile.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
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