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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15269/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il passaggio decisivo è la ritenuta manifesta infondatezza del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, motivazione che la Corte reputa sufficiente quando faccia riferimento agli elementi negativi decisivi o all'assenza di elementi positivi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza esaminata riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli del 8 luglio 2025. Dal testo emerge che l'unico motivo di ricorso denunciava un preteso difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, quando il giudice di merito nega le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente un richiamo congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi oppure alla mancanza di elementi positivi.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito fornisce una motivazione congrua, anche sintetica, basata su elementi negativi ritenuti decisivi o sulla mancanza di elementi positivi.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso fondato su asserito difetto di motivazione è inammissibile quando la censura si risolve in una critica non consentita alla valutazione di merito, a fronte di motivazione ritenuta sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice indichi in modo non meramente apparente gli elementi negativi reputati decisivi, oppure l'assenza di elementi positivi significativi.
  • Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma coerente e congrua.
  • La censura di difetto di motivazione sulle attenuanti generiche è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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