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Sentenza

Sentenza n. 1526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione seconda, 15 novembre 2022, n. 1538, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva annullato l’ingiunzione di demolizione relativa all’installazione di una vetrata mobile scorrevole su una parte del perimetro di una pergotenda autorizzata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un compendio destinato a ristorante e pizzeria aveva installato, su una parte del perimetro di una pergotenda autorizzata con permesso di costruire, una vetrata mobile scorrevole su binari, priva di intelaiatura. Il Comune, rilevato che la pergotenda insisteva su uno spazio già delimitato da muri su tre lati, aveva ritenuto che la vetrata avesse determinato la chiusura totale dell’area e la creazione di una nuova volumetria, ordinandone la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Il proprietario aveva impugnato l’ingiunzione deducendo violazione degli artt. 6, 10 e 31 d.P.R. 380/2001, violazione dei principi di buon andamento e di legalità dell’azione amministrativa, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. In particolare, sosteneva che la vetrata, essendo scorrevole e installata soltanto su un lato, non presentasse caratteri di fissità, stabilità e permanenza tali da configurare una chiusura stabile o una nuova volumetria. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo decisivo che la vetrata non comportasse una chiusura permanente e non modificasse sagoma, superficie, volume o destinazione dell’area. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo contraddittorietà e mancata applicazione del diritto, sostenendo che la vetrata chiudesse l’unico lato aperto della struttura, già delimitata sui restanti tre lati, rendendo necessario il permesso di costruire. Nel giudizio d’appello è stata inoltre esaminata la questione dell’omesso tempestivo deposito della sentenza di primo grado, poi risolta dall’Adunanza plenaria nel senso che tale omissione non comporta inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

La decisione

L’appello è stato accolto. In via preliminare, il Consiglio di Stato ha applicato il principio enunciato dall’Adunanza plenaria, secondo cui il mancato deposito della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 94, comma 1, c.p.a. costituisce una mera irregolarità formale e non determina l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, anche perché nel processo amministrativo telematico il giudice può accedere direttamente al fascicolo di primo grado. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo del Comune, affermando che la natura abusiva dell’opera deve essere valutata in relazione al contesto immobiliare complessivo. Il sopralluogo, la documentazione fotografica e le stesse immagini prodotte dal privato hanno dimostrato che la pergotenda era già chiusa su tre lati e che la vetrata aveva chiuso il quarto lato, determinando la chiusura totale dello spazio. L’intervento ha quindi creato una nuova volumetria, per la quale era necessario il previo permesso di costruire; in assenza del titolo, era doveroso ordinare il ripristino dello stato dei luoghi. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione processuale poi chiarita dall’Adunanza plenaria.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ingiunzione di demolizione è stata adottata nei confronti dell’intervento ritenuto eseguito in assenza del necessario permesso di costruire; accertata la nuova volumetria abusiva, il ripristino dello stato dei luoghi è doveroso.

  • art. 94, comma 1, c.p.a.

    Il mancato deposito della sentenza di primo grado da parte dell’appellante costituisce una mera irregolarità formale e non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La qualificazione edilizia di un’opera deve essere effettuata considerando il contesto immobiliare complessivo nel quale essa si inserisce e l’impatto risultante dalla combinazione dell’opera con le strutture preesistenti, non valutando isolatamente il singolo elemento costruttivo.
  • L’installazione di una vetrata mobile su un lato di una pergotenda può determinare la creazione di nuova volumetria soggetta a permesso di costruire quando la struttura, considerata nel suo complesso, risulti già delimitata sugli altri lati e l’intervento realizzi la chiusura totale dello spazio.
  • Quando un intervento edilizio abusivo determina una nuova volumetria in assenza del necessario permesso di costruire, l’amministrazione deve disporre il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
  • Nel processo amministrativo, il mancato deposito della sentenza impugnata entro il termine previsto dall’art. 94, comma 1, c.p.a. non determina l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, configurando una mera irregolarità formale, anche in ragione della possibilità per il giudice di accedere al fascicolo telematico di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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