Cassazione Penale, Sentenza n. 9614/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso investiva in via separata tre linee difensive: 1) (avv. Priolo) censura di violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 635 c.p. perché la Corte di merito avrebbe errato nel riconoscere l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (cosa esposta alla pubblica fede), non avendo considerato la presenza di una recinzione che precludeva l'esposizione pubblica del bene; 2) (avv. Priolo) censura sull'applicazione della recidiva, sostenendo che i precedenti non potevano essere valutati senza tener conto di un possibile stato di alterazione per abuso di stupefacenti; 3) (avv. Scarfò) vizi di motivazione e mancata integrazione probatoria richiesta, con indicazione generica di elementi da acquisire e mancata risposta ai rilievi d'appello.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il primo motivo (art. 635 c.p.) perché la motivazione di merito non ha risposto alla deduzione difensiva circa l'esistenza di una recinzione che poteva escludere la condizione dell'esposizione alla pubblica fede; quindi la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo 1) (danneggiamento) e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria affinché chiarisca se il libero accesso alla finestra era precluso dalla recinzione e se la recinzione stessa era stata danneggiata. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: il ricorso dell'avv. Scarfò è stato considerato generico e privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.; la recidiva è stata ritenuta correttamente applicata (anche in considerazione dell'esito negativo degli accertamenti tossicologici del 18/6/2022). Poiché l'annullamento riguarda solo il capo 1), ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p. va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per i capi 2), 3) e 4).
Norme richiamate
Codice penale, art. 635 (danneggiamento)
La Corte richiama che il reato di danneggiamento si configura secondo le condizioni normative e che, in assenza di violenza o minaccia, la sussistenza dell'aggravante dell'art. 625 n.7 (cosa esposta alla pubblica fede) è decisiva per la procedibilità; la motivazione di merito deve verificare i presupposti fattuali (es. recinzione) che possono escludere l'aggravante.
Codice penale, art. 625 n.7 (riferimento oggettivo per l'aggravante)
La Corte sottolinea che l'esistenza di sistemi di videosorveglianza non è di per sé idonea ad escludere che una cosa sia esposta alla pubblica fede; viceversa la presenza di una recinzione che impedisca l'accesso può escludere l'aggravante.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e) (motivi di ricorso in Cassazione)
I motivi di cassazione vanno formulati con specificità e devono indicare la violazione di legge o il vizio di motivazione in modo individuabile; la Corte ha valutato questi profili e distinto parti fondate da parti infondate.
Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c) (requisiti del ricorso)
Il ricorso che contesta la mancata integrazione probatoria deve indicare puntualmente gli atti o le prove da acquisire e gli elementi che giustificherebbero la diversa valutazione: l'assenza di tali indicazioni rende il motivo generico e inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 624 comma 2 (effetti dell'annullamento parziale)
Se la Cassazione annulla solo parte della sentenza e rinvia, l'affermazione di responsabilità relativa alle altre imputazioni può divenire irrevocabile, come stabilito e applicato nel caso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - Saja)
Richiamata per affermare che la mera presenza di videosorveglianza non è idonea ad escludere l'aggravante della pubblica fede, essendo tale strumento solo un ausilio per individuare gli autori e non idoneo ad impedire l'azione criminosa.
Norme richiamate nella rubrica delle imputazioni (tentato incendio, evasione, ricettazione) la cui affermazione di responsabilità è stata lasciata ferma e resa irrevocabile in ragione dell'annullamento limitato al capo 1).
Massime di principio
- La qualificazione di "cosa esposta alla pubblica fede" ai fini dell'art. 625 n.7 c.p. richiede un accertamento fattuale specifico: la sola videosorveglianza non basta a configurare l'esposizione, mentre l'esistenza di una recinzione idonea a impedire l'accesso può escluderla.
- In sede di Cassazione i motivi devono essere specifici: una censura generica sulla carenza probatoria o sulla mancata integrazione è inammissibile se non indica esattamente quali atti sono mancanti e perché avrebbero mutato il giudizio (art. 581 c.p.p.).
- La recidiva può essere confermata se già accertata con sentenza irrevocabile e se la corte di merito motiva adeguatamente sul maggior disvalore della condotta; dichiarazioni difensive su uno stato di alterazione devono essere valutate alla luce degli accertamenti tossicologici concreti.
- Quando la Cassazione annulla solo parte della sentenza e dispone il rinvio, le parti della decisione non annullate possono divenire irrevocabili secondo l'art. 624 c.p.p.; ciò richiede attenzione strategica nella formulazione degli appelli e dei ricorsi.
- Il giudice di merito deve rispondere espressamente alle deduzioni difensive rilevanti per la configurazione degli elementi costitutivi o aggravanti del reato; la mancanza di risposta su punti decisivi è vizio motivazionale che può determinare l'annullamento parziale.
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