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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2049/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere) per il capo 1 (associazione di stampo mafioso, clan Cutolo) e aveva annullato la misura rispetto al capo 2 (associazione per traffico di stupefacenti). L'impugnazione denunciava carenza e contraddittorietà di motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria (art. 416-bis e art. 273 c.p.p.), lamentando che le dichiarazioni dei collaboratori (Maggio, Romano, Carra) fossero generiche, incongruenti e prive di riscontri esterni; in particolare si contestava che le accuse del Carra non fossero riscontrate e che la precedente ordinanza n. 212/19 avesse ritenuto non gravi le stesse dichiarazioni. Si chiedeva inoltre che non fosse provato il ruolo di reggente attribuito al Calone, essendo incompatibile con la sua presunta qualifica di "stipendiato" e con l'affermazione che non potesse prendere decisioni senza il consenso dei capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari sia limitato ai vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità emergenti dal testo del provvedimento (art. 606, comma 1, lett. e). Ha confermato che, nel giudizio cautelare, è ammissibile una valutazione prognostica basata su un quadro probatorio in formazione e che le chiamate in correità richiedono riscontri esterni ma possono essere valutate complessivamente con il profilo soggettivo e oggettivo di attendibilità. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del Carra, più dettagliate circa affiliazione, periodo, settore di attività e ruolo; e le dichiarazioni autonome di Maggio e Romano, che riferivano la presenza di Calone ai summit con i capi del clan, costituivano riscontri reciproci e autonomi idonei a sostenere la gravità indiziaria relativa alla partecipazione al clan Cutolo e al periodo in cui avrebbe svolto funzione di reggente. Pertanto il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di stampo mafioso; applicata quale fattispecie contestata al capo 1 e considerata dalla Corte nel valutare la gravità indiziaria complessiva.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione della gravità indiziaria per l'adozione di misure cautelari; la Corte ha richiamato che nel giudizio cautelare si valuta una previsione fondata sulla prova in formazione e che si applicano regole probatorie relative alle dichiarazioni.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la competenza del Tribunale quale giudice del riesame ai sensi di tale norma nel procedimento cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1 lettera e)

    Limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari ai casi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione desumibili dal provvedimento impugnato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2 e commi 3 e 4

    Regole di valutazione della prova dichiarativa: richiede gravità, precisione e concordanza per la prova indiziaria e disciplina la valutazione della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni; la Corte ha applicato tali criteri nel valutare le chiamate in correità.

  • art. 195, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra le regole di inutilizzabilità e limiti probatori applicabili nella fase cautelare; rilevanza nell'indicare limiti all'impiego di talune prove.

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le disposizioni che regolano l'utilizzabilità delle prove acquisite in altri procedimenti; la Corte ne considera i limiti nella valutazione dei riscontri.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni rese da imputati/indagati in altri procedimenti; richiamata per i limiti e le cautele nella valutazione delle chiamate in correità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare la differenza fra il giudizio di colpevolezza (che richiede prova definitiva) e il giudizio cautelare (prognostico su prova in formazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di riesame e in Cassazione il controllo sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato ai vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non è consentito un nuovo sindacato sul merito degli accertamenti, salvo che emergano tali vizi.
  • Le chiamate in correità (dichiarazioni di coindagati o collaboratori) possono reggere una misura cautelare se presentano almeno un profilo di attendibilità soggettiva e/o oggettiva e se sono riscontrate da elementi autonomi, anche se il quadro probatorio è ancora in formazione.
  • Più dichiarazioni di persone diverse possono farsi valere come riscontro reciproco, ma ciascuna accusa va valutata unitamente ad altri elementi probatori indipendenti; la convergenza non deve limitarsi ad aspetti marginali del racconto.
  • Nel giudizio cautelare non è richiesto lo stesso grado di certezza del giudizio di colpevolezza: è ammessa una valutazione prognostica fondata su indizi e dichiarazioni valutate nel loro complesso.
  • L'assenza di riscontri di tipo (ad es. captazioni) non è per sé decisiva se esistono altre forme di riscontro ritenute concrete e autonome dal giudice.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare basata su dichiarazioni di collaboratori occorre proporre e dimostrare elementi che rendano l'ipotesi alternativa non meramente congetturale ma con pari o superiore forza probatoria.

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