Sentenza del 20/05/2015 n. 10361 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione IRPEF delle somme percepite da C.F. alla cessazione del rapporto di lavoro, in esecuzione di una conciliazione sindacale con il datore di lavoro. La CTR dell'Umbria, con sentenza del 12 novembre 2007 resa in sede di rinvio dopo Cass. n. 220/2005, aveva ritenuto che l'importo costituisse TFR derivante da una transazione connessa alla risoluzione del rapporto, e non un incentivo all'esodo né un risarcimento per licenziamento illegittimo; aveva quindi escluso l'applicazione della tassazione agevolata prevista dall'art. 17, comma 4-bis, TUIR, applicando invece l'art. 16, comma 1, lett. a), TUIR. Con il primo motivo C.F. denunciava violazione degli artt. 17 e 19 TUIR, contestando che l'assenza di accettazione volontaria del licenziamento impedisse di qualificare l'erogazione come incentivo all'esodo e deducendo che l'età al momento del licenziamento non escludeva il beneficio. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 17 e 19, comma 4-bis, TUIR, sostenendo che l'accordo qualificava la somma come incentivo all'esodo e che, al momento della sottoscrizione, aveva compiuto 55 anni, anche in considerazione della dichiarata illegittimità del licenziamento. La Corte non ha esaminato nel merito queste contestazioni: entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancanza del conclusivo quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Cassazione, con decisione del 26 marzo 2015, depositata il 20 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, privo di legittimazione processuale nelle controversie introdotte dopo il 1° gennaio 2001. Ha precisato che la costituzione spontanea dell'Agenzia delle Entrate, soggetto legittimato, sanava con effetto ex tunc il vizio relativo alla sua mancata evocazione iniziale, ma non superava l'inammissibilità dei motivi di ricorso. Ha quindi rigettato il ricorso nel suo complesso, senza decidere nel merito la qualificazione fiscale delle somme o il diritto alla tassazione agevolata. Ha condannato C.F. a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
I due motivi, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione, sono poi inammissibili, difettando ciascuna doglianza di un conclusivo quesito di diritto e dunque, secondo l'onere di formulazione ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., non rispecchiando essi in modo ordinato e in base allo schema legale ratione temporis vigente le censure anticipate in narrativa.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell'art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo che denuncia violazione di legge deve concludersi con uno specifico quesito di diritto, formulato in modo ordinato e coerente con la censura. La sua mancanza rende il motivo inammissibile e impedisce l'esame del merito.
Art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1991, n. 353, art. 9
La spontanea costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, nonostante la notifica del ricorso pervenuta al solo Ministero predetto, rende applicabile il principio per cui la nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione ad causam - com'è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - è sanabile, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l'art. 164 c.p.c., comma 3, come novellato dalla L. 26 novembre 1991, n. 353, art. 9.
Nei giudizi cui si applica questa disciplina, la costituzione in giudizio del soggetto effettivamente legittimato può sanare ex tunc la nullità derivante dall'aver proposto l'azione contro un soggetto privo di legittimazione, evitando che il gravame sia dichiarato tardivo per tale ragione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, comma 4-bis
La CTR aveva applicato l'art. 16, comma 1, lett. a), ritenendo l'importo TFR e non incentivo all'esodo, e aveva escluso l'agevolazione dell'art. 17, comma 4-bis. La Cassazione non ha confermato né valutato nel merito tale interpretazione: le doglianze del contribuente sulla qualificazione delle somme e sulla tassazione agevolata sono state dichiarate inammissibili per difetto del quesito di diritto.
Massime di principio
- In Cassazione, i requisiti formali del ricorso possono essere decisivi: quando si applica l'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto richiesto rende inammissibile il motivo e impedisce che il giudice affronti la questione sostanziale.
- Nelle controversie tributarie introdotte dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale già spettante al Ministero dell'Economia e delle Finanze è attribuita all'Agenzia delle Entrate. La costituzione dell'Agenzia può sanare ex tunc la nullità dovuta alla sua mancata iniziale evocazione, nei limiti indicati dalla disciplina processuale applicabile.
- La decisione non stabilisce quale trattamento fiscale spetti in generale alle somme concordate alla cessazione del rapporto di lavoro: qui la qualificazione come TFR anziché incentivo all'esodo era stata affermata dalla CTR, ma la Cassazione non l'ha riesaminata nel merito.
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