Parere n. 645/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da-OMISSIS-, avverso provvedimenti relativi alle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della polizia di stato indetto con decreto 28 marzo 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli atti relativi alle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto 28 marzo 2025
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alle prove scritte del concorso, svoltesi il 17 e 18 giugno 2025. Dall'elenco anonimo pubblicato il 5 novembre 2025 risultava che il primo elaborato, identificato dal numero della domanda di partecipazione 1863608, aveva conseguito il voto di 14; per tale ragione la commissione non aveva proceduto alla correzione del secondo elaborato. Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di diritto e ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati, senza tuttavia allegare elementi relativi al periculum in mora. La Sezione ha rilevato la mancanza della relazione ministeriale prevista sia sull'istanza cautelare sia sul merito del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito né l'istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'interno di trasmettere una relazione sull'istanza cautelare e sul merito entro il termine indicato nella motivazione, previa comunicazione alla parte ricorrente. Il ricorrente potrà formulare eventuali controdeduzioni e repliche entro 20 giorni dalla trasmissione della relazione. Nelle more, la Sezione ha sospeso l'emissione del parere, riservando ogni valutazione in rito e nel merito e rinviando la trattazione a un'apposita successiva adunanza.
Osservazioni
Relazione ministeriale sull'istanza cautelare e sul merito
La Sezione ha rilevato la mancanza della prescritta relazione del Ministero dell'interno sia sull'istanza cautelare sia sul merito del ricorso e ne ha disposto la trasmissione, previa comunicazione al ricorrente.
Contraddittorio sulla relazione ministeriale
Il Ministero deve trasmettere previamente la relazione alla parte ricorrente, alla quale è assegnato un termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni e repliche, da inviare al Ministero o da depositare direttamente presso la Sezione, con copia per conoscenza al Ministero.
Istanza cautelare
La Sezione non ha deciso la domanda di sospensione, rilevando inoltre che il ricorrente non aveva allegato elementi in merito al periculum in mora.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato presentato direttamente ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al ricorso straordinario, quando manca la relazione dell'amministrazione sull'istanza cautelare e sul merito, la Sezione consultiva può sospendere l'emissione del parere e disporre un incombente istruttorio prima di ogni valutazione in rito e nel merito.
- La relazione ministeriale acquisita nel procedimento deve essere previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere assicurata la possibilità di formulare controdeduzioni e repliche entro il termine assegnato dalla Sezione.
- La mancata allegazione di elementi relativi al periculum in mora rileva ai fini della valutazione dell'istanza cautelare, ma non determina, nel parere interlocutorio, una decisione anticipata sulla domanda cautelare.
Ricorso straordinario sulle prove scritte del concorso per commissari della Polizia di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un candidato contro gli atti relativi alle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell'interno con decreto 28 marzo 2025.
Fattispecie e svolgimento della procedura concorsuale
Il candidato aveva presentato domanda di partecipazione il 3 aprile 2025. Le due prove scritte si erano svolte il 17 e il 18 giugno 2025.
Il 5 novembre 2025 era stato pubblicato sul sito internet della Polizia di Stato l'elenco anonimo dei candidati che avevano svolto le prove. Dall'elenco risultava che il primo elaborato del ricorrente, identificato mediante il numero della domanda di partecipazione 1863608, aveva ricevuto la valutazione di 14. In conseguenza di tale valutazione, la commissione non aveva proceduto alla correzione del secondo elaborato.
Domande e motivi del ricorrente
Il candidato ha impugnato gli atti relativi alle prove scritte deducendo plurimi motivi di diritto. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.
La domanda cautelare non era accompagnata da elementi relativi al periculum in mora.
Rilievo istruttorio della Sezione
All'adunanza del 19 febbraio 2026 la Sezione ha rilevato che mancava la prescritta relazione del Ministero dell'interno, sia con riferimento all'istanza cautelare sia con riferimento al merito del ricorso.
Per tale ragione, senza anticipare alcuna valutazione sulle questioni processuali o sostanziali, la Sezione ha disposto che il Ministero trasmetta una relazione:
- sull'istanza cautelare;
- sul merito del ricorso;
- entro il termine indicato nella motivazione;
- previa trasmissione della relazione alla parte ricorrente.
Al ricorrente è stato assegnato un termine di 20 giorni dalla trasmissione per formulare eventuali controdeduzioni e repliche, da inviare al Ministero oppure da depositare direttamente presso la Sezione, trasmettendone copia per conoscenza al Ministero.
Esito del parere
La Sezione ha sospeso l'emissione del parere e ha rinviato l'ulteriore trattazione dell'affare a un'apposita adunanza, da fissarsi dal Presidente della Sezione.
Il provvedimento ha natura interlocutoria: non contiene alcuna decisione definitiva sull'ammissibilità, sulla fondatezza dei motivi di ricorso o sulla domanda cautelare. Ogni valutazione in rito e nel merito è stata espressamente riservata all'esito dell'integrazione istruttoria.
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