Cassazione Civile, Ordinanza n. 30792/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La parte privata aveva ottenuto in sede di equa riparazione una liquidazione dell'indennizzo e delle spese, poi parzialmente cassata limitatamente alle spese processuali. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rideterminato le spese dei precedenti gradi e, pur essendo soccombente il Ministero, ha compensato le spese del giudizio di rinvio senza indicare alcuna specifica motivazione. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione si è denunciata la violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione era stata disposta in assenza dei presupposti di legge e senza la necessaria esplicitazione delle ragioni eccezionali richieste dalla norma, tenuto conto che il giudizio di merito era stato introdotto nel 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che, per il giudizio introdotto nel 2010, la compensazione delle spese poteva essere disposta solo in caso di reciproca soccombenza oppure per gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione, secondo l'art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 54 della L. 69/2009. Poiché la Corte territoriale aveva compensato le spese del rinvio in presenza della soccombenza del Ministero e senza alcuna giustificazione, la compensazione è stata ritenuta illegittima. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
richiamata quale base normativa del giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo
la compensazione delle spese, nel testo applicabile ratione temporis, è consentita solo in caso di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione
art. 54 L. 18 giugno 2009, n. 69
ha novellato l'art. 92, comma 2, c.p.c., restringendo i presupposti della compensazione delle spese
art. 89/2011
citazione nel testo presumibilmente riferita alla disciplina dell'equa riparazione, ma dal contenuto emerge il richiamo alla L. n. 89/2001
Massime di principio
- Nel giudizio introdotto dopo la modifica dell'art. 92 c.p.c. operata dalla L. n. 69/2009, la compensazione delle spese non può essere disposta liberamente, ma richiede la reciproca soccombenza oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
- La compensazione delle spese adottata in assenza di motivazione specifica e in presenza di soccombenza di una sola parte viola l'art. 92 c.p.c. ed è illegittima.
- Quando la controversia riguarda soltanto la statuizione sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può decidere nel merito e provvedere direttamente alla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio e di legittimità.
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